Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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l’importo dei versamenti effettuati e, dall’altro, perché beneficiano di un’imposizione fi scale agevolata sui redditi derivanti dai loro diritti di partecipazione e quindi per loro questa ottimizzazione è più interessante in termini di sgravio fiscale e di riduzione degli oneri sociali. Di conseguenza, la cerchia degli assicurati interessati dalla normativa pro posta va limitata ai beneficiari di un’imposizione fiscale agevolata sui dividendi, vale a dire alle persone che detengono diritti di partecipazione equivalenti ad almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società coope rativa. In questo modo, si garantisce che la misura proposta sia applicata esclusiva mente alle persone che, per esperienza, sono in una posizione tale da poter eludere l’obbligo contributivo, e non a chiunque detenga partecipazioni della società in cui la vora.

Poiché la misura in questione ha l’obiettivo di lottare contro gli abusi nell’ambito del pagamento dei contributi, è opportuno prevedere limitazioni per non oltrepassare il se gno. In primo luogo, la misura riguarderebbe unicamente i redditi regolari provenienti da diritti di partecipazione a società di capitali o a società cooperative. A contrario, le eccedenze di liquidazione ottenute in caso di cessazione dell’attività della società non sarebbero incluse, poiché non si tratta di retribuzioni pagate ogni anno e sulle quali gli azionisti possono esercitare un’influenza determinante, bensì di retribuzioni pagate in una circostanza particolare. Non si tratta dunque di redditi con i quali si possa profilare lo stesso rischio di abuso che con i versamenti regolari di dividendi, ragion per cui questo tipo di redditi va escluso.

In secondo luogo, la misura proposta riguarderebbe unicamente i redditi che superano nettamente il reddito ordinario che ognuno può legittimamente attendersi quando inve ste capitali in una società di capitali svizzera. Per limitare la misura al caso dei dividendi palesemente eccessivi, si propone di fissare la soglia al 15 per cento all’anno del valore fiscale delle partecipazioni alla società detenute dal dipendente.

Per l’attuazione della misura va inoltre tenuto presente che le autorità fiscali fissano il valore fiscale di una partecipazione soltanto dopo la tassazione della società. Poiché questa ha luogo molto tempo dopo la decisione relativa ai dividendi, occorre prevedere una regolamentazione che tenga conto di questo notevole scarto temporale e riduca al minimo le spese inattese per le imprese. Va inoltre verificato in che misura una riquali ficazione dei dividendi quali salario, in particolare quella retroattiva, debba essere re cepita nel diritto commerciale.

Ripercussioni finanziarie

La misura in questione agirebbe sia contro gli abusi che a titolo preventivo. Il numero dei casi in cui andrebbero riscossi contributi sui dividendi e le relative ripercussioni fi nanziarie dipenderebbero dal comportamento delle imprese interessate, ragion per cui non è possibile fornirne una stima quantitativa.

3.1.1.5 Misure per evitare lacune contributive

Nel sistema attuale possono sorgere lacune contributive per diversi motivi. Vi è neces sità d’intervento in particolare per due categorie di persone. Si tratta, da un lato, degli