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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

2 Se la decisione di risoluzione esclude per la banca il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui la risoluzione attenti ai suoi diritti. 2bis

La revocazione secondo gli articoli 285–292 LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati nel quadro della risoluzione.

3 Per il calcolo dei termini di cui agli articoli 286–288 LEF è determinante il momento dell’emanazione della decisione di risoluzione. Se la FINMA ha precedentemente ordinato una misura di protezione secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettere b–d, è determinante il momento dell’emanazione della decisione su tale misura.

3bis

Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in tre anni dall’emanazione della decisione di risoluzione.

Art. 33 cpv. 1

1 Se non vi è alcuna prospettiva di risoluzione o se la risoluzione è fallita, la FINMA revoca alla banca l’autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.

Art. 37 Impegni assunti con le misure di protezione o nella procedura di

risoluzione

Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto, con l’approvazione della FINMA o di un incaricato dell’inchiesta o della risoluzione da essa designato, per la durata delle misure di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere b–d o durante una procedura di risoluzione sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.

Art. 37a cpv. 5 e 5bis

5 I crediti delle fondazioni bancarie secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 19939 sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi vengono collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF10, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza o dei singoli assicurati e senza limitazione all’importo massimo di cui al capoverso 1.

5bis bis I crediti del responsabile della garanzia dei depositi di cui all’articolo 37j capoverso 3, i cui importi sono stati da esso messi a disposizione in virtù dell’articolo 37i capoverso 2, sono collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF11 senza limitazione all’importo massimo di cui al capoverso 1.

8 RS 831.40

9 RS 831.42

10 RS 281.1

11 RS 281.1