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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 28d Risoluzione di banche cantonali
1 Nella risoluzione di banche cantonali, la FINMA tiene conto del loro statuto particolare, dei loro rapporti di proprietà ed eventualmente della loro forma giuridica.
2 Qualora una banca cantonale rischi l’insolvenza, la FINMA ne informa senza indugio il Cantone e lo consulta ai fini della preparazione della risoluzione. Il Cantone designa l’autorità competente.
3 Per le banche cantonali la FINMA può prevedere deroghe alle disposizioni sulla procedura di risoluzione, in particolare per quanto riguarda la riduzione integrale del capitale sociale, nonché la conversione e riduzione dei crediti. Tiene conto in particolare delle misure adottate dal Cantone per liquidare la banca.
Art. 29 Abrogato
Art. 29a Valutazione
1 Per la risoluzione devono essere effettuate le seguenti valutazioni degli attivi e dei passivi della banca:
a. la valutazione secondo il valore di continuità aziendale per accertare se è adempiuta una delle condizioni di cui all’articolo 25 capoverso 1;
b. la valutazione secondo il valore di risoluzione, effettuando rettifiche di valore che vanno oltre quelle previste dagli standard di presentazione dei conti applicati e tenendo conto delle perdite future, delle ripercussioni delle disposizioni di risoluzione e di una stima delle presumibili spese di risoluzione, per accertare se sono rispettati i principi di cui all’articolo 28b capoverso 2 lettere a e b;
c. la valutazione secondo i valori di liquidazione per accertare se è adempiuta una delle condizioni di cui all’articolo 25 capoverso 1 e rispettato il principio di cui all’articolo 28b capoverso 2 lettera b.
2 Le valutazioni secondo il capoverso 1 si fondano sulle informazioni disponibili al momento della valutazione.
3 Le valutazioni sono effettuate:
a. dalla banca, per la valutazione di cui al capoverso 1 lettera a;
b. da un incaricato della valutazione cui fa ricorso la FINMA, per le valutazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.
4 La FINMA può affidare a un incaricato della valutazione la verifica della valutazione di cui al capoverso 1 lettera a.
5 Qualora, nei singoli casi, il ricorso a un incaricato della valutazione non risulti fattibile, la FINMA può ordinare alla banca di procedere alle valutazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c. In tal caso, la FINMA sottopone le valutazioni a una verifica della plausibilità.