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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
6 Su richiesta, la banca è tenuta a mettere a disposizione della FINMA o dell’incaricato della valutazione senza indugio tutte le informazioni rilevanti per le valutazioni. La FINMA stabilisce la forma in cui queste informazioni devono essere predisposte.
7 Le informazioni e le ipotesi sulle quali si fondano le valutazioni devono essere documentate adeguatamente.
8 La FINMA precisa le esigenze poste alle valutazioni, agli incaricati della valutazione nonché alla documentazione relativa alle informazioni e alle ipotesi sulle quali si fondano le valutazioni.
Art. 30 Strumenti di risoluzione
1 La FINMA può in particolare ordinare una o più delle seguenti misure:
a. la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio o la riduzione di crediti (misure di capitalizzazione; art. 30b);
b. il trasferimento di parte del patrimonio della banca a una società veicolo (art. 30bter);
c. il trasferimento di titoli di partecipazione della banca o della società transitoria oppure il trasferimento del loro patrimonio o di parte di esso a un altro soggetto di diritto (alienazione dell’attività d’impresa; art. 30bquater);
d. il trasferimento di titoli di partecipazione della banca oppure il trasferimento del suo patrimonio o di parte di esso a una società transitoria (art. 30bquinquies);
e. l’accorpamento della banca con un altro soggetto di diritto;
f. la modifica della forma giuridica della banca.
2 L’accordo dei proprietari della banca non è necessario.
3 Con l’emanazione della decisione di risoluzione, i soggetti di diritto e la società transitoria di cui al capoverso 1 lettere b–e subentrano al posto della banca nella misura del patrimonio trasferito.
4 La legge del 3 ottobre 20035 sulla fusione non è applicabile alle misure secondo il capoverso 1 lettere b–f. L’accordo del soggetto di diritto assuntore è retto dal diritto societario applicabile.
5 Le disposizioni dell’articolo 135 della legge del 19 giugno 20156 sull’infrastruttura finanziaria relative alle offerte obbligatorie non sono applicabili.
Art. 30b cpv. 1, 2, 3 lett. d, 4, 6, 8, primo periodo, e 9
1Abrogato
2 Nel caso di una misura di capitalizzazione di cui all’articolo 30 capoverso 1 lettera a, i proprietari esistenti non beneficiano di alcun diritto di opzione.