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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 37b Pagamento con gli attivi liquidi disponibili
1 I depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a capoverso 1 sono pagati, fuori dalla graduatoria, con gli attivi liquidi disponibili se sono allibrati presso uffici svizzeri.
2 Se gli attivi liquidi disponibili non sono sufficienti a coprire le pretese, la FINMA fissa nei singoli casi un importo massimo nominale uniforme dei pagamenti ai sensi del capoverso 1. Essa tiene conto dell’ordine dei creditori secondo l’articolo 219 LEF12.
3 I crediti di cui all’articolo 37a capoverso 5bissono pagati, fuori dalla graduatoria, con gli attivi liquidi disponibili se il pagamento dei depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a capoverso 1 è garantito sino all’importo massimo di 100 000 franchi per creditore.
4 I depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a capoverso 5 sono pagati, fuori dalla graduatoria, con gli attivi liquidi disponibili se il pagamento integrale dei crediti di cui all’articolo 37a capoverso 5bisè garantito.
5 Gli interessi passivi e attivi, gli emolumenti e la deduzione di un’eventuale imposta preventiva sono presi in considerazione per il pagamento dei depositi privilegiati secondo i capoversi 1‒4. È esclusa qualsiasi altra compensazione.
Art. 37g cpv. 4ter e 6
4terPer il riconoscimento delle misure di insolvenza pronunciate all’estero, la FINMA può derogare alle disposizioni dell’articolo 167 capoverso 1 LDIP in combinato disposto con l’articolo 29 capoverso 1 LDIP e alle disposizioni dell’articolo 34 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa (PA) in combinato disposto con l’articolo 11b PA se ciò è necessario a causa della particolare urgenza del riconoscimento.14
6La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura per il riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all’estero.
Titolo prima dell’art. 37gbis
Abrogato
Art. 37gbis‒37gquinquies
Abrogati
Art. 37h cpv. 3 lett. a, c n. 1 e d
3 L’autodisciplina è approvata se:
12RS 281.1