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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

b. sugli strumenti di vigilanza applicati di cui al titolo secondo capitolo 3 della LFINMA17; e

c. sull’efficacia delle misure adottate e degli strumenti di vigilanza applicati.

Titolo dopo l’art. 52b

Capo quattordicesimo b: Tutela giurisdizionale

Art. 52c Ricorsi contro una decisione di risoluzione

1 In caso di accoglimento del ricorso contro una decisione di risoluzione, il giudice può unicamente accordare un’indennità.

2 L’indennità è generalmente accordata sotto forma di azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

Art. 52d Ricorsi di creditori e proprietari

1 Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo, i creditori e i proprietari di una banca o di una società che, secondo l’articolo 2biscapoverso 1, soggiace alla competenza della FINMA in materia di insolvenza possono interporre ricorso solo contro:

a. una decisione di risoluzione per violazione del principio di risoluzione di cui all’articolo 28b capoverso 2 lettera b;

b. atti di realizzazione;

c. l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale.

2 Gli atti di realizzazione del liquidatore del fallimento sono considerati atti materiali. Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che la FINMA pronunci su tali atti una decisione ai sensi dell’articolo 25a PA18.

3 In queste procedure è escluso il ricorso secondo l’articolo 17 LEF19.

Art. 52e Termini

1 Il termine per interporre ricorso contro una decisione di risoluzione e contro un atto di realizzazione è di dieci giorni. L’articolo 22a PA20 non è applicabile.

2 Il termine per interporre ricorso contro una decisione di risoluzione decorre dal giorno successivo a quello in cui sono resi noti pubblicamente i principi della decisione di risoluzione. Il termine per interporre ricorso contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata resa pubblicamente nota l’approvazione.

17RS 956.1

18 RS 172.021

19RS 281.1

20 RS 172.021