Progetto
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 22Fedlex · Progetto
Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
a. assicura che il responsabile della garanzia dei depositi paghi i depositi garantiti all’incaricato dell’inchiesta, all’incaricato della risoluzione o al liquidatore del fallimento designato dalla FINMA entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della FINMA concernente l’ordine di fallimento o di una misura di protezione secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettere b−d;
c. assicura che ogni banca, per la metà dei suoi impegni contributivi:
1. depositi durevolmente titoli facilmente realizzabili di elevata qualità o franchi in contanti presso un ente di subcustodia sicuro, o
d. obbliga ogni banca a compiere, nel quadro della sua ordinaria attività, i preparativi necessari all’incaricato dell’inchiesta, all’incaricato della risoluzione o al liquidatore del fallimento per allestire un piano di pagamento, contattare i depositanti e procedere al pagamento secondo l’articolo 37j.
Art. 37i cpv. 1 e 2
1 Se ha ordinato una misura di protezione secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettere b– d o il fallimento secondo l’articolo 33, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.
2 Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l’importo corrispondente a disposizione dell’incaricato dell’inchiesta, dell’incaricato della risoluzione o del liquidatore del fallimento designato dalla FINMA.
Art. 37j cpv. 1
1 L’incaricato dell’inchiesta, l’incaricato della risoluzione o il liquidatore del fallimento designato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento in base all’elenco dei depositanti di cui all’articolo 37h capoverso 4 lettera c.
Art. 37jbis cpv. 1
1 Gli interessi passivi e attivi, gli emolumenti e la deduzione di un’eventuale imposta preventiva sono presi in considerazione per il pagamento dei depositi garantiti. È esclusa qualsiasi altra compensazione.
Art. 37k cpv. 2
2 Il responsabile della garanzia dei depositi fornisce tutte le informazioni alla FINMA, nonché all’incaricato dell’inchiesta, all’incaricato della risoluzione o al liquidatore del fallimento e trasmette loro tutti i documenti necessari all’attuazione della garanzia dei depositi.