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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
3 Sono esclusi dalla conversione di capitale di terzi in capitale proprio e dalla riduzione dei crediti:
d. Abrogata
4 In casi giustificati, la FINMA può escludere singoli crediti o un particolare tipo di crediti dalla conversione o dalla riduzione dei crediti se lo ritiene necessario per il conseguimento di un obiettivo di cui all’articolo 28a.
6 Il Consiglio federale può designare gli strumenti di debito che, in deroga al capoverso 5 lettera b, sono ridotti prima di una riduzione integrale del capitale sociale, a condizione che siano emessi da una banca cantonale o una banca posseduta direttamente o indirettamente dalla Confederazione e prevedano un’adeguata compensazione a posteriori dei creditori.
8Le obbligazioni soggette a bail-in emesse a favore di terzi creditori da società madri di cui all’articolo 2biscapoverso 1 lettera a rientrano nel rango di cui al capoverso 7 lettera c se gli altri crediti, aventi lo stesso rango, non superano il 5 per cento del valore nominale di tutte le obbligazioni soggette a bail-in computabili. …
9Abrogato
Art. 30bbisCompensazione in caso di misure di capitalizzazione
1 Se contempla una misura di capitalizzazione di cui all’articolo 30 capoverso 1 lettera a con riduzione integrale del capitale sociale, la decisione di risoluzione deve prevedere un’adeguata compensazione per i proprietari qualora, in assenza di tale compensazione, questi ultimi si trovassero in una posizione peggiore rispetto a quella che risulterebbe dalla dichiarazione immediata del fallimento della banca.
2La compensazione può essere effettuata segnatamente attribuendo azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.
Art. 30bterTrasferimento del patrimonio a una società veicolo
1 La FINMA può prevedere l’istituzione di una società veicolo per la gestione del patrimonio di una o più banche soggette a risoluzione e ordinare il trasferimento a tale società di parte del patrimonio delle banche o delle società transitorie di cui all’articolo 30bquinquies.
2 La FINMA gestisce e amministra la società veicolo e ne designa gli organi.
3 La società veicolo amministra il patrimonio ad essa trasferito con l’obiettivo di massimizzarne il valore fino a una successiva alienazione o fino a quando non viene ordinata l’uscita dal mercato.
4 La FINMA stabilisce un’adeguata controprestazione per il patrimonio trasferito.
Art. 30bquaterAlienazione dell’attività d’impresa
1 L’alienazione dell’attività d’impresa avviene mediante una procedura di gara in cui gli acquirenti previamente identificati come idonei sono invitati a presentare un’offerta.