Progetto

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 25Fedlex · Progetto

Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 52f Effetto sospensivo

1 I ricorsi interposti nelle seguenti procedure non hanno effetto sospensivo:

a. le seguenti procedure previste nei capi terzo, quinto, nono e decimo:

1. l’inasprimento delle esigenze minime in materia di fondi propri e di liquidità secondo l’articolo 4,

2. le misure in caso di mancato adempimento delle esigenze secondo l’articolo 10 capoverso 2,

3. le misure volte a garantire un’organizzazione adeguata secondo l’articolo 19, e

4. le misure di intervento precoce secondo l’articolo 24;

b. le procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo.

2 L’autorità di ricorso può, su domanda, accordare l’effetto sospensivo.

3 La concessione dell’effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro:

a. misure di protezione secondo l’articolo 26;

b. la decisione di risoluzione secondo l’articolo 28b;

c. l’ordine di fallimento secondo l’articolo 33;

d. il riconoscimento delle misure di insolvenza pronunciate all’estero secondo l’articolo 37g.

Titolo prima dell’art. 53

Capo quindicesimo: Disposizioni transitorie e finali Disposizioni transitorie della modifica del …

1 In deroga alla regola prevista dall’articolo 4 capoverso 3bis, gli allentamenti concessi dalla FINMA alle banche di rilevanza sistemica prima dell’entrata in vigore della modifica del ... possono essere mantenuti senza limitazione di durata. La FINMA pubblica la lista di tali allentamenti e le banche di rilevanza sistemica devono informare il pubblico in merito agli effetti concreti. Inoltre, la FINMA verifica regolarmente l’adeguatezza del mantenimento di tali allentamenti.

2 Gli obblighi seguenti devono essere adempiuti al più tardi il 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore della modifica del …:

a. designare le persone di cui all’articolo 3c capoverso 2;

b. allestire la panoramica intesa a illustrare i settori e le funzioni, i compiti correlati e l’attribuzione di questi ultimi di cui all’articolo 3d capoverso 1;

c. firmare la dichiarazione di responsabilità secondo l’articolo 3d capoverso 2 da parte delle persone interessate;

d. prevedere nelle direttive interne misure secondo l’articolo 5b in caso di una violazione dell’obbligo di diligenza;

e. redigere una documentazione descrittiva del sistema di retribuzione secondo l’articolo 5c capoverso 1;