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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
Titolo dopo l’art. 38
Sezione 7a: Sanzione amministrativa pecuniaria e accordo amichevole
Art. 38a Sanzione amministrativa pecuniaria
1Un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale che viola in modo grave gli obblighi legali di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b può essere tenuta a pagare un importo sanzionatorio fino al 10 per cento della cifra d’affari media realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi.
2L’importo della sanzione è stabilito in base alla gravità dell’infrazione agli obblighi legali. L’importo non deve essere tale da comportare un rischio imminente d’insolvenza per l’impresa di revisione.
3Se l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale coopera oltre quanto previsto dai suoi obblighi legali di cui all’articolo 15a, l’importo della sanzione è ridotto.
4La procedura di sanzione amministrativa è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa.
5Essa deve essere avviata al più tardi entro sette anni dall’infrazione agli obblighi legali.
6L’importo della sanzione è devoluto alla Confederazione.
Art. 38b Obbligo di cooperazione nella procedura di sanzione amministrativa
1Nella procedura di sanzione amministrativa l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale deve fornire all’autorità di sorveglianza o al suo incaricato informazioni sui fatti e tutti i documenti di cui l’autorità ha bisogno per adempiere i suoi compiti.
2Nella procedura di sanzione amministrativa l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale può rifiutarsi di ammettere l’infrazione agli obblighi legali. È fatto salvo l’obbligo di cooperazione previsto dal capoverso 1.
3Se le informazioni e i documenti forniti all’autorità di sorveglianza contengono un’ammissione dell’impresa di revisione sotto sorveglianza statale di aver violato gli obblighi legali ai sensi del capoverso 2, l’ammissione non può essere utilizzata senza il suo consenso per infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 38c Accordo amichevole
1Dopo aver constatato un’infrazione agli obblighi legali secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b, l’autorità di sorveglianza può proporre all’impresa di revisione la conclusione di un accordo amichevole.
2L’accordo amichevole riguarda segnatamente le misure necessarie, l’addossamento delle spese e una clausola di rinuncia delle parti ad avvalersi di rimedi giuridici.
3L’accordo amichevole deve includere una riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora sia inflitta una tale sanzione.