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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

approvazione al massimo entro sei mesi dall’inizio dell’anno di verifica. In caso di cambiamento della società di audit su propria iniziativa, l’assoggettato alla vigilanza deve indicare nella domanda i motivi per il cambiamento.

1ter La FINMA decide in merito alla domanda entro due mesi dal ricevimento della stessa. Essa approva una domanda in particolare se:

a. i capoversi 1 e 1bissono rispettati;

b. è garantita l’indipendenza dell’autorità di audit;

c. la società di audit offre le necessarie risorse di personale e professionali;

d. i servizi forniti fino a quel momento dalla società di audit sono sufficienti;

e. l’incarico è conferito a una distanza sufficiente dall’ultimo cambiamento;

f. il cambiamento della società di audit non avviene con l’intento di evitare una verifica rigorosa da parte dell’autorità di audit uscente.

1quater Se non approva la domanda, la FINMA impartisce all’assoggettato alla vigilanza un congruo termine per scegliere un’altra società di audit e sottoporla alla FINMA per approvazione.

2 In casi motivati la FINMA può ordinare all’assoggettato alla vigilanza di cambiare la società di audit.

3 Se non approva una domanda di cui al capoverso 1bise prima di ordinare un cambiamento di cui al capoverso 2 informa l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, includendo anche la relativa motivazione.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 28b Durata dell’incarico e divieto di assumere ulteriori incarichi

1 La durata di un incarico conferito dall’assoggettato alla vigilanza a una società di audit di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera a è al massimo di 14 anni.

2 Su richiesta motivata, la FINMA può concedere deroghe alla durata di cui al capoverso 1 se la scelta di una nuova società di audit dovesse intervenire in un momento sfavorevole per l’assoggettato alla vigilanza, la FINMA o la società di audit. In particolare:

a. in caso di concentrazioni di imprese;

b. in situazioni di crisi.

3 Se constata una concentrazione di incarichi presso una società di audit, la FINMA può negare l’approvazione di un incarico secondo l’articolo 28a capoverso 1bise di ulteriori incarichi fintanto che tale concentrazione perdura. Il Consiglio federale stabilisce i criteri per determinare la concentrazione.

Art. 29 Obbligo d’informazione e di notifica

1 Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante in