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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

4 Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.

Art. 14 cpv. 4

4 Sono altresì soggette al segreto d’ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati di verifiche, incaricati d’inchieste, incaricati di risanamenti, incaricati di risoluzioni, incaricati di valutazioni, liquidatori, amministratori).

Art. 22 cpv. 1bis, 1ter, 2, 3 e 3bis

1bis Essa informa il pubblico in merito alle decisioni finali emanate nei procedimenti che ha avviato secondo l’articolo 30.

1ter Può rinunciare a un’informazione secondo il capoverso 1bisse vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti; in particolare se l’informazione rischia di:

a. pregiudicare seriamente la stabilità dei mercati finanziari; o

b. compromettere inchieste in corso.

2Può fornire informazioni su singoli casi, in particolare su inchieste, procedimenti o misure, se vi è una particolare esigenza in materia di vigilanza, segnatamente se l’informazione persegue uno degli obiettivi seguenti:

a. la protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza;

b. la rettifica di informazioni false o fallaci;

c. la tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera;

d. la garanzia dell’esecuzione di una decisione.

3 Se ha informato in merito a inchieste, procedimenti o misure di cui al capoverso 2, la FINMA informa senza indugio anche sull’archiviazione delle inchieste o dei procedimenti e sulla revoca delle misure. Può prescinderne su richiesta dell’interessato.

3bisNel caso di persone fisiche, ad eccezione delle società di persone, la FINMA informa senza menzionare il nominativo, salvo che vi sia una particolare esigenza in materia di vigilanza ai sensi del capoverso 2.

Art. 24 cpv. 6

6 Alla società di audit incaricata da un assoggettato alla vigilanza è vietato fornire a quest’ultimo servizi che non presentano alcun nesso con atti di verifica.

Art. 25 cpv. 2

Abrogato

Art. 28a cpv. 1bis–1quater, 2 e 3

1bisLa scelta e il cambiamento della società di audit richiedono l’approvazione della FINMA. L’assoggettato alla vigilanza deve presentare alla FINMA una domanda di