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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

6. Legge del 22 giugno 200730 sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 1 cpv. 3

3 Disciplina la collaborazione dell’autorità di cui al capoverso 1, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e della Banca nazionale svizzera (BNS) nella prevenzione e nel superamento di crisi finanziarie che mettono a rischio la stabilità del sistema finanziario in Svizzera (crisi finanziarie) e stabilisce l’organizzazione e i compiti del consiglio per la stabilità finanziaria e del comitato per la stabilità finanziaria nell’ambito della prevenzione e del superamento di crisi finanziarie in Svizzera.

Art. 9a Affari di grande portata

1 Il consiglio di amministrazione decide in via definitiva la propria competenza in merito alle questioni di grande portata ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera b.

2 Sono considerati affari di grande portata ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera b singoli affari con conseguenze potenzialmente di grande portata per l’insieme dei creditori, degli investitori e degli assicurati così come gli affari che riguardano in larga misura la funzionalità dei mercati finanziari.

3 Se appare probabile che le conseguenze di grande portata si verifichino, sono compresi in particolare gli affari che:

a. interessano uno dei seguenti assoggettati alla vigilanza:

1. banche di rilevanza sistemica secondo il capo quinto della legge dell’8 novembre 193431 sulle banche,

2. imprese di assicurazione di importanza economica secondo l’articolo 2 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 200432 sulla sorveglianza degli assicuratori,

3. infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica secondo l’articolo 22 della legge del 19 giugno 201533 sull’infrastruttura finanziaria; e

b. riguardano uno dei seguenti affari:

1. nuova autorizzazione o autorizzazione che comporta ristrutturazioni significative dell’assoggettato,

2. l’inasprimento o l’allentamento delle esigenze in materia di fondi propri e di liquidità,

3. prima approvazione di piani di risoluzione,

4. misura di protezione, risoluzione, risanamento e fallimento,

5. revoca dell’autorizzazione.

30 RS 956.1

31 RS 952.0

32 RS 961.01

33 RS 958.1