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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

assoggettati alla vigilanza nonché i collaboratori degli assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.

2 Gli assoggettati alla vigilanza, i collaboratori degli assoggettati alla vigilanza che sono tenuti a garantire un’attività irreprensibile e le loro società di audit devono notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

Art. 32 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 32a Penalità di mora

1Se un assoggettato alla vigilanza disattende, entro il termine impartito e nonostante diffida, una decisione esecutoria della FINMA, quest’ultima può ordinare il pagamento di una penalità di mora.

2La penalità di mora è dovuta per ogni giorno successivo alla scadenza del termine impartito fino all’ottemperanza della decisione esecutoria, ma al massimo per una durata di sei mesi.

3L’importo della penalità di mora al giorno non può eccedere il 5 per cento del reddito d’esercizio giornaliero medio calcolato sulla base degli ultimi tre esercizi dell’assoggettato alla vigilanza; è determinante il reddito d’esercizio secondo le prescrizioni contabili applicabili all’assoggettato.

4Il pagamento della penalità di mora non dispensa l’assoggettato alla vigilanza dall’obbligo di ottemperare alla decisione esecutoria.

5Gli importi pagati in virtù del presente articolo sono devoluti alla Confederazione.

Art. 33 Divieto di esercizio della professione

1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza o delle prescrizioni interne rilevanti sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l’esercizio di un’attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza.

2 Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata temporanea o, in caso di recidiva, durevolmente.

Art. 33a cpv. 1

1 La FINMA può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente alle seguenti persone l’esercizio dell’attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulente alla clientela se esse violano gravemente le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne rilevanti sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza: