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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

1. consenta un’attuazione immediata delle opzioni di risoluzione in modo da permettere, in caso di rischio d’insolvenza, di ridurre i rischi per la stabilità del sistema finanziario,

2. permetta, a livello di struttura, infrastruttura, conduzione, controllo e flussi di capitale e di liquidità interni al gruppo, di essere attuato immediatamente e che garantisca, in caso di rischio d’insolvenza, il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica;

e. disporre di un piano di stabilizzazione con misure immediatamente attuabili, in particolare a livello di liquidità e capitale, da permettere loro di stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi e di continuare la loro attività senza interventi da parte dello Stato.

Art. 10 cpv. 2, 2bis, 3 nonché 4 lett. b e c

2 La banca di rilevanza sistemica deve dimostrare di soddisfare le esigenze particolari di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere d ed e e provare di essere in grado di mantenere le funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d’insolvenza. Se la banca non adempie tali obblighi, la FINMA ordina le misure necessarie.

2bis

Per ogni banca di rilevanza sistemica, la FINMA stabilisce una strategia di risoluzione specifica per la banca. La strategia di risoluzione definisce le opzioni di risoluzione che la banca deve elaborare nel piano di risoluzione di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera d.

3Abrogato

4 Dopo aver consultato la Banca nazionale e la FINMA, il Consiglio federale disciplina:

b. i criteri di valutazione dell’adempimento degli obblighi di cui al capoverso 2;

c. le misure che può ordinare la FINMA nel caso in cui non vengano adempiuti gli obblighi di cui al capoverso 2.

Inserire prima del titolo del capo sesto

Art. 10b Differimento parziale del versamento delle retribuzioni variabili e

provvedimenti disciplinari

1 Se corrispondono retribuzioni variabili a persone secondo l’articolo 3c capoversi 1 e 2 e a persone con una retribuzione complessiva elevata, le banche di rilevanza sistemica devono differirne parzialmente il versamento.

2 Tali banche devono definire nelle direttive interne quali persone sono considerate persone con una retribuzione complessiva elevata.

3 Esse devono strutturare il loro sistema di retribuzione in modo tale che:

a. l’importo da versare a titolo di retribuzione variabile differita sia collegato all’andamento futuro della performance e dei rischi;

b. qualora siano violati il diritto vigente o le direttive interne dell’azienda: