Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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d’impresa, nonché ai controlli e ai processi interni, in particolare i rischi informatici, cibernetici e di riciclaggio di denaro), nonché dei rischi giuridici e di reputazione. La FINMA deve dunque intervenire se constata un peggioramento considerevole della situazione economica della banca, attuale o prospettica, o se gli interessi dei clienti sono in altro modo minacciati (p. es. carenze nella cultura del rischio ed esistenza di conflitti di interessi).
La FINMA dispone di un elenco non esaustivo di misure. Si rinvia alle spiegazioni dell’articolo 19 capoverso 1 AP-LBCR relative alle diverse misure che potrebbero essere ordinate.
I ricorsi interposti contro le decisioni prese sulla base dell’articolo 24 AP-LBCR non avranno effetto sospensivo (art. 52f cpv. 1 lett. a n. 4 AP-LBCR).
L’applicazione dell’articolo 24 AP-LBCR non esclude l’adozione di altre misure, in particolare gli altri strumenti di vigilanza previsti dall’articolo 29 e seguenti LFINMA.
Lettera a
Le misure volte a garantire un’organizzazione adeguata previste dall’articolo 19 AP-LBCR sono meno incisive rispetto a quelle previste dall’articolo 24 AP-LBCR, pertanto devono poter essere inequivocabilmente adottate nell’ambito di un intervento precoce.
Lettera b
Questa misura si distingue dalla limitazione dell’attività operativa della banca di cui all’articolo 19 lettera f AP-LBCR, poiché la limitazione della sfera degli affari è una misura più ampia e più incisiva (v. commento al n. 4.1 concernente l’art. 3a AP-LBCR). Oltre alla limitazione e al divieto permanente di determinate attività, la FINMA può ordinare alla banca di restringere la sua sfera degli affari (p. es. ridurre la sua attività di banca d’investimento e, se del caso, vendere tale attività).
Lettera c
Sulla base di questa lettera la FINMA può in particolare vietare alla banca di versare dividendi, di procedere a riacquisti di azioni e di corrispondere interessi sugli strumenti di fondi propri di base supplementari («Additional Tier 1», AT1). Questa lettera comprende quindi tutti i pagamenti a carattere distributivo, poiché la FINMA deve poter limitare o vietare questi tipi di distribuzioni per migliorare la situazione economica della banca.
Lettera d
Conformemente a questa lettera, la FINMA può ordinare il rafforzamento della dotazione di fondi propri della banca. Ad esempio, la FINMA potrà ordinare tale rafforzamento al fine di assicurare l’adempimento delle esigenze prudenziali in materia di fondi propri applicabili alla banca. Le tipologie di rafforzamento possono essere di diversa natura. In particolare, la FINMA può ordinare alla banca di emettere nuove