Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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azioni o altri strumenti di capitale, nonché esigere la destinazione degli utili netti al rafforzamento dei fondi propri.
La FINMA potrà inoltre continuare a ordinare inasprimenti delle esigenze minime in materia di fondi propri sulla base e alle condizioni dell’articolo 4 LBCR e delle disposizioni pertinenti delle ordinanze (p. es. art. 45 e 131b OFoP) o nell’ambito della vigilanza continua.
Lettera e
Conformemente a questa lettera, la FINMA può ordinare il rafforzamento della dotazione di liquidità della banca. Ad esempio, la FINMA potrà ordinare tale rafforzamento al fine di assicurare l’adempimento delle esigenze minime in materia di liquidità applicabili alla banca. Le tipologie di rafforzamento possono essere di diversa natura. In particolare, la FINMA può ordinare alla banca di accrescere le attività liquide di elevata qualità («High Quality Liquid Assets», HQLA). In tale ambito, può segnatamente ordinarle di contrarre finanziamenti supplementari, di procedere alla liquidazione di attivi, di diversificare le sue fonti di finanziamento, di preparare garanzie ai fini di ottenere un sostegno alla liquidità dalle banche centrali, nonché di adottare altre misure previste dalla banca stessa quali misure volte a generare liquidità in caso di crisi. Per di più, la FINMA può ordinare alla banca di richiedere alla BNS un sostegno alla liquidità. In questo caso specifico, la FINMA può unicamente ordinare alla banca di presentare tale richiesta alla BNS. La decisione relativa alla concessione del sostegno compete soltanto alla BNS.
La FINMA potrà inoltre continuare a ordinare inasprimenti delle esigenze minime in materia di liquidità sulla base e alle condizioni dell’articolo 4 LBCR e delle disposizioni pertinenti delle ordinanze (p. es. art. 14 cpv. 4 lett. b e cpv. 5, nonché art. 25 cpv. 1 OLiq) o nell’ambito della vigilanza continua.
Lettera f
Conformemente a questa lettera, la FINMA può ordinare alla banca di attuare determinate misure previste nel suo piano di stabilizzazione al fine di rafforzare la sua dotazione di fondi propri o di liquidità (v. commento al n. 4.1 relativo all’art. 9 cpv. 2 lett. e AP-LBCR). Le misure previste nel piano di stabilizzazione della banca possono essere di natura molto diversa (p. es. interruzione del versamento degli interessi sugli strumenti AT1, emissione di nuove azioni e abbandono di un campo di attività).
Lettera g
Conformemente a questa lettera, la FINMA può ordinare la convocazione di un’assemblea generale straordinaria e l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno ai sensi degli articoli 704b e 805 capoverso 2 CO. Ad esempio, la FINMA può ordinare la convocazione di un’assemblea e l’iscrizione all’ordine del giorno delle modificazioni dello statuto riguardanti una limitazione della sfera degli affari della banca.