Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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che effettua essa stessa presso le banche (controlli in loco). La FINMA deve quindi coordinare con attenzione le proprie verifiche con quelle delle società di audit.

Allo stesso tempo, anche le banche devono essere in grado di pianificare l’onere derivante da tali verifiche. In media per le banche tale onere dovrebbe rimanere costante, sia nel caso sia la FINMA a effettuare controlli in loco sia nel caso siano le società di audit a svolgere le verifiche.

Capo decimo: Misure di intervento precoce

Art. 24

Capoverso 1

Le misure di intervento precoce sono misure preventive che mirano a stabilizzare una banca che si trova in una situazione di rischio elevato. Tale situazione può sussistere se la FINMA, sulla base di indicatori quantitativi o qualitativi, constata che la situazione economica di una banca, a livello di fondi propri o di liquidità, peggiora considerevolmente o potrebbe peggiorare considerevolmente nel prossimo futuro, anche se le esigenze minime in materia di fondi propri e di liquidità applicabili alla banca sono rispettate. La FINMA può inoltre intervenire se la situazione economica della banca non è peggiorata considerevolmente ma gli interessi dei clienti sono in altro modo minacciati (p. es. se la banca tenta sistematicamente di eludere la vigilanza della FINMA non rispettando il suo obbligo d’informazione e di notifica previsto dall’art. 29 LFINMA). In tale quadro, la FINMA deve intervenire e adottare le misure necessarie per evitare che il peggioramento si aggravi o per preservare gli interessi dei clienti.

Come l’articolo 19 AP-LBCR, il presente articolo comporta una dimensione preventiva («nel prossimo futuro»), poiché la FINMA deve agire se ritiene che, senza un intervento da parte sua, la situazione economica della banca potrebbe peggiorare considerevolmente. Per questa dimensione preventiva, la FINMA si basa principalmente sulle proprie constatazioni rilevate nella vigilanza continua. A titolo complementare, può fondarsi sugli indicatori di mercato (p es. il rapporto prezzo/valore contabile [«price to book ratio»] e l’andamento del prezzo dei «credit default swap»), nonché su altre informazioni quali i rapporti degli analisti e delle agenzie di rating.

Per determinare la necessità del suo intervento, la FINMA può avvalersi di criteri qualitativi o quantitativi. Essa informerà in merito agli elementi essenziali della sua prassi affinché le banche possano farvi riferimento. Ad esempio, sono pertinenti le conclusioni delle società di audit (p. es. i rapporti di audit), le conclusioni della vigilanza diretta della FINMA (p. es. i controlli in loco, le analisi comparative [«benchmarking»], gli stress test [p. es. in relazione a ipoteche, ai rischi dei tassi di interesse e alle potenziali perdite], i rapporti di gestione e di vigilanza basati su dati [p. es. la raccolta di informazioni sugli sviluppi nell’ambito di regolamentazione e sugli indicatori di mercato]), nonché i rapporti degli analisti e delle agenzie di rating. Sulla base di tali dati e informazioni, la FINMA valuta il profilo di rischio della banca. Ciò include una valutazione dei rischi finanziari (p. es. rischi di credito, di mercato, di tassi di interesse o di liquidità) e una valutazione dei rischi non finanziari (p. es. legati al governo