Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Lettera b

Sebbene la cerchia delle banche assoggettate al regime di responsabilità sia definita dall’articolo 3d AP-LBCR, la FINMA può assoggettare altre banche a tale regime. Questa misura può ad esempio migliorare le problematiche riscontrate dalla FINMA in relazione alla governance della banca (p. es. quando funzioni importanti non sono del tutto chiaramente ripartite) e quindi garantire un’organizzazione adeguata.

Dal momento dell’assoggettamento da parte della FINMA di un’altra banca al regime di responsabilità, questa dovrà rispettare le esigenze previste dagli articoli 3c capoverso 2 e 3d AP-LBCR. Oltre alle persone di cui all’articolo 3c capoverso 1 AP-LBCR, le persone incaricate della direzione dei settori e delle funzioni di cui all’articolo 3c capoverso 2 AP-LBCR dovranno altresì garantire un’attività irreprensibile e firmare il documento che ne stabilisce le responsabilità (v. commento al n. 4.1 concernente gli art. 3c e 3d AP-LBCR).

Lettera c

La FINMA può ordinare che la direzione dei differenti settori e delle funzioni di cui all’articolo 3c capoverso 2 AP-LBCR sia esercitata da persone diverse. La FINMA può, ad esempio, ordinare che una persona eserciti una sola funzione assoggettata al regime di responsabilità, affinché i rischi associati a tale funzione possano essere realmente identificati e controllati. Tale analisi è effettuata sulla base delle dimensioni e delle attività della banca in questione, nonché dell’organizzazione concreta delle funzioni.

Lettera d

La FINMA può ordinare alla banca di designare altre funzioni centrali ai sensi dell’articolo 3c capoverso 2 lettera h AP-LBCR e di adeguare le responsabilità attribuite a tali funzioni (p. es. ordinare che la funzione di responsabile dell’integrazione in caso di una fusione importante sia assoggettata al regime di responsabilità).

Lettera e

Se la concezione o l’applicazione del sistema di retribuzione non rispetta le relative disposizioni (cfr. art. 5c e 10b AP-LBCR) o rischia di violarle nel prossimo futuro, la FINMA può ordinarne l’adeguamento. La FINMA può quindi ordinare adeguamenti della concezione del sistema di retribuzione (p. es. ordinare a una banca che dispone di un sistema di retribuzione variabile di differirne il versamento per correggere distorsioni di incentivi oppure ordinare adeguamenti delle direttive interne se non incorporano incentivi a non violare le norme rilevanti per la vigilanza). Inoltre, la FINMA può ordinare adeguamenti a livello di applicazione del sistema di retribuzione (p. es. ordinare di diminuire la somma totale delle retribuzioni variabili per tenere conto di una mancanza di successo commerciale oppure ordinare alla banca di applicare le sanzioni previste nelle prescrizioni interne in caso di violazioni). Non è previsto che questo articolo sia utilizzato per ordinare modifiche della retribuzione variabile per una persona in particolare.