Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Capoverso 1 lettera b

L’espressione «procedura di risanamento» è sostituita con l’espressione «procedura di risoluzione».

L’attuale procedura di risanamento delle banche di cui agli articoli 28 e seguenti LBCR è stata introdotta con l’obiettivo di concedere un’ultima opportunità, sostenuta da misure amministrative, a una banca in difficoltà finanziarie di continuare la propria attività soddisfacendo per quanto possibile le pretese dei creditori286. Se una banca è a rischio di insolvenza, però, non si tratta solo di proteggere i proprietari e i creditori, ma è necessario perseguire anche obiettivi di carattere generale (p. es. mantenimento della stabilità finanziaria). In caso di risoluzione, per esempio, la FINMA può intervenire direttamente sui diritti dei proprietari e dei creditori diminuendo il capitale sociale e convertendo il capitale convertibile.

Inoltre, l’opzione di risoluzione che prevede l’uscita ordinata dal mercato non è in linea con l’obiettivo di risanamento sopra descritto. In caso di uscita dal mercato, le attività della banca sono progressivamente ridotte per un certo periodo di tempo e quindi cessate in modo programmato. Utilizzando il nuovo termine «risoluzione» si tiene conto del fatto che in una procedura di risoluzione può anche essere scelta come opzione l’uscita ordinata dal mercato.

Dopo la crisi finanziaria del 2008, anche a livello internazionale si è affermato il concetto di «resolution», solitamente tradotto con risoluzione. Nell’UE, per esempio, il concetto di «resolution», che a oggi in Svizzera corrisponde a quello di risanamento, si traduce con risoluzione, mentre «recovery», che in Svizzera corrisponde al concetto di stabilizzazione, è tradotto con risanamento. Evitando quindi l’utilizzo del termine risanamento nel contesto svizzero TBTF, in futuro si eviteranno anche eventuali equivoci in riferimento alla comunicazione internazionale.

Capoverso 2

il termine «risanamento» è sostituito dal termine «risoluzione»;

Art. 26 cpv. 1 e 2

Capoverso 1

Per quanto concerne le misure di protezione in caso di rischio d’insolvenza di una banca (art. 26 LBCR), dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta del 17 dicembre 2025 emerge che, in caso di rischio d’insolvenza (art. 25 LBCR), le misure di protezione di cui all’articolo 26 LBCR sono molto meno drastiche dell’odierno risanamento del fallimento287. Se necessario, la FINMA dovrebbe prendere misure di

286 FF 2002 7175, in particolare 7200

287 FF 2025 515, pag. 526