Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Lettera f
La misura volta a limitare l’attività operativa della banca è spostata dall’articolo 26 capoverso 1 lettera e LBCR all’articolo 19 capoverso 1 lettera f AP-LBCR, poiché questa misura può rendersi necessaria già nel quadro della vigilanza continua e non soltanto in caso di rischio d’insolvenza. Per chiarire questo aspetto, questa misura figura esplicitamente all’articolo 19 capoverso 1 lettera f AP-LBCR, con rinvii negli articoli 24 capoverso 1 lettera a e 26 capoverso 1 lettera a AP-LBCR. La limitazione dell’attività operativa comprende anche la restrizione di determinate categorie di clientela e il divieto di espandere tale attività.
Capoverso 2
Le misure previste dal capoverso 1 possono interessare anche un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario. Ad esempio, la FINMA potrebbe ordinare alla società holding di adeguare l’organizzazione della banca.
Art. 23 Verifiche dirette
Secondo l’attuale articolo 23 LBCR la FINMA può effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglomerati finanziari se ciò è necessario in considerazione della loro importanza economica, della complessità della fattispecie da chiarire o per il collaudo di modelli interni. Altre leggi in materia di mercati finanziari non prevedono limitazioni di questo tipo (cfr. art. 47 cpv. 1 LSA e art. 63 cpv. 5 LIsFi). La proposizione subordinata deve quindi essere abrogata, in modo che la FINMA possa senza alcun dubbio effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglomerati finanziari nel rispetto delle condizioni quadro del sistema duale.
La complementarità delle verifiche da parte della FINMA e delle società di audit è data anche dall’adeguamento dell’articolo 23 LBCR, una disposizione potestativa. L’articolo 18 capoverso 1 LBCR, che obbliga gli istituti a incaricare una società di audit, continua a essere applicabile in modo invariato. Le società di audit continueranno quindi a essere impiegate dalle banche per verifiche in materia di vigilanza nella misura attuale.
Affinché tutte le parti coinvolte nelle attività di verifica possano basarsi su presupposti chiari, è indispensabile che la FINMA chiarisca quali audit svolge direttamente e quali sono affidati alla società di audit. Ciò è garantito nelle strategie di audit degli assoggettati alla vigilanza. È inoltre necessario un coordinamento con la revisione interna (art. 5 cpv. 3 e 13 cpv. 3 OA-FINMA). La FINMA elabora le strategie di audit per le SIB (art. 32 cpv. 1 dell’ordinanza FINMA del 31 ottobre 2024285 sull’audit prudenziale) e per le restanti banche le approva (art. 32 cpv. 1 ordinanza FINMA sull’audit prudenziale). In base ai rischi, inoltre, la FINMA stabilisce anche le verifiche