Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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sia comunque già nota e che in generale sia possibile posticipare la pubblicazione e la conseguente comunicazione al pubblico e ad altri operatori del mercato della misura ordinata. Spetta alla FINMA valutare la necessità del differimento e stabilire la durata dello stesso. Da parte sua, la banca deve garantire la tutela del segreto in relazione alla misura, comprese le rispettive azioni di attuazione. Per quanto riguarda la garanzia della tutela del segreto e la procedura da seguire nel caso in cui questa non sia più garantita, si rimanda al commento all’articolo 5a AP-LBCR. Le misure disposte dalla FINMA possono applicarsi anche a un gruppo finanziario o a un conglomerato finanziario (cfr. cpv. 3). Per esempio, potrebbe essere ordinata una misura di intervento precoce nei confronti di una filiale, sebbene i titoli di partecipazione in borsa siano stati emessi dalla società madre. In una situazione di questo tipo il differimento della pubblicazione potrebbe essere ordinato anche nei confronti della società madre.
Capoverso 3
Le misure previste dai capoversi 1 e 2 possono interessare anche un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario. Ad esempio, la FINMA potrebbe ordinare alla società holding di ricapitalizzare la banca.
Capo undicesimo: Misure in caso di rischio d’insolvenza
Osservazioni preliminari sul capo undicesimo (Misure in caso di rischio d’insolvenza) e sul capo dodicesimo (Fallimento di banche insolventi [fallimento di banche])
In base ai riferimenti in altre leggi in materia di mercati finanziari, le modifiche seguenti si applicano anche agli assoggettati alla vigilanza al di fuori del settore bancario:
- l’articolo 42 LOF sancisce l’applicazione per analogia degli articoli 25–37g LBCR
alle centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie;
- in base all’articolo 67 LIsFi le disposizioni della LBCR «relative alle misure in caso
di rischio d’insolvenza e al fallimento di banche» si applicano per analogia alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare, nonché alle società di cui all’articolo 4 LIsFi, e quelle «relative alla garanzia dei depositi e agli averi non rivendicati» si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare che tengono conti;
- secondo l’articolo 88 capoverso 1 LInFi, gli articoli 25–37 e 37d–37gquinquiesLBCR
si applicano per analogia alle infrastrutture del mercato finanziario e alle società di cui all’articolo 3 LInFi. Questo rimando della LInFi viene adeguato, dal momento che gli articoli 37gbis–37gquinquiesvengono spostati nel capo quattordicesimo b (Tutela giurisdizionale) e di conseguenza rinumerati (art. 52c–52f).
Art. 25, rubrica nonché cpv. 1 lett. b e 2
Rubrica
La modifica nella formulazione chiarisce che l’articolo contiene non soltanto le condizioni, ma anche le misure a disposizione in caso di rischio d’insolvenza, che, nello specifico, in base al capoverso 1 sono le misure di protezione, la risoluzione e il fallimento.