Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 153Fedlex · Rapporto esplicativo
Lettera h
La misura intesa a chiedere il cambiamento della società di audit secondo la LBCR o dell’ufficio di revisione secondo il CO è spostata dall’articolo 26 capoverso 1 lettera d LBCR all’articolo 24 capoverso 1 lettera h AP-LBCR, poiché questa misura deve poter essere adottata in una situazione di rischio elevato e non soltanto in caso di rischio d’insolvenza. Al fine di chiarire tale aspetto, tale misura figura esplicitamente all’articolo 24 capoverso 1 lettera h AP-LBCR, con un rinvio nell’articolo 26 capoverso 1 lettera a AP-LBCR. La formulazione della misura è leggermente modificata rispetto a quella dell’articolo 26 capoverso 1 lettera d LBCR al fine di assicurare la coerenza con l’articolo 28a capoverso 2 AP-LFINMA.
Lettera i
La misura intesa a privare gli organi della facoltà di rappresentanza o a destituirli dalle loro funzioni è spostata dall’articolo 26 capoverso 1 lettera c LBCR all’articolo 24 capoverso 1 lettera i AP-LBCR, poiché questa misura deve poter essere adottata in una situazione di rischio elevato e non soltanto in caso di rischio d’insolvenza. Al fine di chiarire questo aspetto, tale misura figura esplicitamente all’articolo 24 capoverso 1 lettera i AP-LBCR, con un rinvio nell’articolo 26 capoverso 1 lettera a AP-LBCR.
Inoltre, questa lettera include ora esplicitamente la possibilità per la FINMA di istituire organi. Questa misura può in particolare essere pertinente se la banca non riesce a nominare un nuovo organo che è stato revocato e se vincoli temporali richiedono una rapida nomina. Ciò significa che la FINMA può formulare una decisione di nomina al fine di incaricare una persona ad agire in qualità di organo della banca. Questa decisione è diversa dalla nomina di un incaricato dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 36 LFINMA, poiché gli organi nominati non ricevono un mandato o ordini dalla FINMA e la loro retribuzione sarà definita e versata dalla banca conformemente agli impegni di diritto privato che saranno conclusi separatamente con quest’ultima. La nomina dell’organo non è quindi intesa ad accertare fatti o ad attuare misure di vigilanza e mira invece a ovviare a una mancanza a livello degli organi della banca. Pertanto, la FINMA può nominare un incaricato dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 36 LFINMA unitamente alla sua decisione di nomina di un organo.
Capoverso 2
Se la FINMA ordina una misura di intervento precoce di cui al capoverso 1 nei confronti di una banca che ha titoli di partecipazione o altri strumenti finanziari quotati in borsa, contestualmente a questa misura la FINMA può ordinare alla banca di differire la pubblicazione di una comunicazione ad hoc eventualmente necessaria in questo contesto e della relativa comunicazione alla borsa, contrariamente alle prescrizioni sulle informazioni privilegiate (cfr. art. 2 lett. j LInFi) o alle norme sull’autodisciplina. Tale differimento può essere ordinato solo nei casi in cui la divulgazione di informazioni confidenziali e suscettibili di influenzare i corsi (cfr. art. 2 lett. j LInFi) potrebbe compromettere o vanificare lo scopo perseguito dalla misura ordinata dalla FINMA. Il differimento deve quindi essere disposto al fine di raggiungere l’obiettivo perseguito con la misura in materia di vigilanza. Tutto ciò a condizione che la misura ordinata non