Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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contribuiscano al raggiungimento dello scopo di cui all’articolo 7 capoverso 2 AP-LBCR. Questa analisi retrospettiva esamina di volta in volta gli effetti delle disposizioni attuali nel contesto attuale.
Lettera b
Come richiesto dalla CPI nella sua raccomandazione n. 1, la regolamentazione TBTF deve essere esaminata anche sotto un profilo strategico e prospettico, così da fornire indicazioni sul suo ulteriore sviluppo. L’analisi deve tenere conto degli sviluppi internazionali, in particolare degli standard internazionali, e deve presentare le ripercussioni di possibili adeguamenti delle norme sulla competitività delle SIB, tenuto conto della loro importanza per la stabilità del sistema finanziario svizzero e di quello internazionale ad esso connesso nonché per l’economia svizzera. Nel rapporto devono confluire anche i nuovi insegnamenti concernenti i rischi sistemici che possono minacciare la stabilità finanziaria. Sulla base della sua analisi, il Consiglio federale stabilirà se è necessario intervenire.
Art. 52b Rapporto della FINMA
Oltre alla forma giuridica di una regolamentazione, anche la sua attuazione pratica costituisce un fattore importante per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore con la regolamentazione TBTF ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 LBCR. Pertanto, nel suo rapporto sulla gestione delle autorità in relazione alla fusione d’urgenza di Credit Suisse la CPI ha esaminato non solo come è organizzata la regolamentazione TBTF, ma anche e soprattutto la gestione operata negli ultimi anni dal Consiglio federale, dall’Amministrazione federale e da altri enti incaricati di compiti federali in relazione alla fusione d’urgenza di Credit Suisse con UBS. Nel rapporto del 17 dicembre 2024, la CPI si è dunque occupata anche della vigilanza della FINMA su Credit Suisse in quanto banca di rilevanza sistemica negli anni precedenti la crisi della stessa. Per quanto riguarda le aspettative che il legislatore ripone nel dispositivo TBTF, si ritiene opportuno che, oltre a un regolare rapporto del Consiglio federale incentrato sulla regolamentazione TBTF, all’articolo 52b AP-LBCR sia previsto che anche la FINMA presenti regolarmente all’attenzione dell’Assemblea federale un rapporto concernente la vigilanza TBTF esercitata sulle banche di rilevanza sistemica. Questo anche alla luce della funzione di alta vigilanza esercitata dall’Assemblea federale sulla FINMA (art. 21 cpv. 4 LFINMA), dei rischi derivanti dalla problematica TBTF e del previsto rafforzamento del dispositivo TBTF a seguito della crisi di Credit Suisse. Il rapporto dovrebbe anche consentire alla FINMA di rendicontare regolarmente e in modo mirato in merito all’attuazione della regolamentazione TBTF approvata dal legislatore.
Il rapporto della FINMA non è pubblico (a differenza di quello del Consiglio federale secondo l’art. 52 AP-LBCR), in quanto può contenere informazioni sensibili. In particolare, non si può escludere che, pur trattandosi di un rapporto aggregato, si possano trarre conclusioni su singole banche di rilevanza sistemica, anche se le banche di rilevanza sistemica interessate non vi sono esplicitamente menzionate. Il rapporto può anche contenere informazioni sull’approccio adottato dalla FINMA nell’ambito della vigilanza esercitata sugli assoggettati. In generale, questo approccio