Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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dell’irreprensibilità, indipendentemente dalla loro origine, conoscano il diritto in materia di vigilanza svizzero, nella misura in cui riguarda la loro sfera di competenza.

Non rientra nell’obbligo di diligenza un automatismo in base al quale una violazione delle disposizioni in materia di vigilanza o delle direttive interne nella sfera di competenza viene imputata direttamente a un garante dell’irreprensibilità. In caso di adozione di misure, piuttosto, la banca (o eventualmente la FINMA) deve fornire la prova che il garante dell’irreprensibilità ha violato l’obbligo di diligenza.

Capoverso 3

Spetta in primo luogo alle banche sanzionare una violazione dell’obbligo di diligenza (cfr. art. 5b AP-LBCR). Il presente capoverso 3, però, chiarisce che la FINMA può sanzionare una grave violazione dell’obbligo di diligenza con gli strumenti a sua disposizione. Si pensi, in particolare, al divieto di esercizio della professione di cui all’articolo 33 LFINMA, che permette di intervenire direttamente sul garante dell’irreprensibilità. Oltre a questo strumento, la FINMA può adottare altre misure di cui agli articoli 29 e seguenti della LFINMA, comprese quelle contro la banca. Tra queste si cita segnatamente la revoca della garanzia (v. commento all’art. 3c cpv. 3 AP-LBCR al n. 4.1).

Capo quattordicesimo a: Rapporti

Il vigente articolo 52 è inserito all’interno del capo quindicesimo (Disposizioni transitorie e finali). Gli articoli 52 e 52b, però, non sono norme transitorie, ma disposizioni permanenti, che stabiliscono che i rapporti richiesti devono essere redatti a intervalli regolari. Prima dell’articolo 52 è stato quindi inserito un nuovo titolo della sezione.

Art. 52 Rapporto del Consiglio federale

Con la nuova formulazione viene attuata la raccomandazione n. 1 della CPI.

Capoverso 1

L’intervallo tra la presentazione di due rapporti successivi è portato da due a quattro anni. Dal momento che la CPI ha auspicato analisi e confronti più completi, segnatamente strategici, ha senso in futuro presentare un rapporto più approfondito ogni quattro anni e non ogni due.

Capoverso 2

Il Consiglio federale può analizzare e riferire sulla regolamentazione TBTF nel modo che ritiene più consono. Il rapporto deve però contenere in particolare i seguenti punti.

Lettera a

La verifica richiesta alla lettera a è volta a stabilire in che misura le disposizioni relative alle SIB nella LBCR e a livello di ordinanza (in particolare OBCR, OFoP, OLiq)