Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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pronunciati all’estero. Per i motivi citati nel commento al nuovo capoverso 4ter, la FINMA dovrebbe poter derogare alle disposizioni procedurali e formali della LDIP e della PA per il riconoscimento delle misure di insolvenza pronunciate all’estero. Ciò riguarda le disposizioni sulla forma della decisione che ordina la misura straniera da presentare (in deroga all’art. 167 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 29 cpv. 1 LDIP) e sull’apertura tramite pubblicazione (in deroga all’art. 34 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 11b PA). Inoltre, la FINMA, in qualità di autorità amministrativa, può agire d’ufficio anche su segnalazione dell’autorità estera competente.

Art. 37gbis–37gquinquies

Gli articoli 37gbis–37gquinquiesvengono spostati nel capo quattordicesimo b (Tutela giurisdizionale) e di conseguenza rinumerati (art. 52c–52f).

Art. 37h cpv. 3 lett. a, c n. 1 e d

Capoverso 3

Lettere a e d

È stato inserito un adeguamento formale nel riferimento alle misure di protezione di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere b–d AP-LBCR. Le attuali lettere f–h corrispondono alle nuove lettere b-d. La limitazione dell’attività operativa della banca (vigente lett. e nell’art. 26 cpv. 1) come misura di protezione viene eliminata. Inoltre, viene adeguata la terminologia («incaricato della risoluzione» anziché «incaricato del risanamento»).

Lettera c numero 1

Il termine «franchi svizzeri» viene sostituito con «franchi», termine generalmente utilizzato nella LBCR.

Art. 37i cpv. 1 e 2 e art. 37j cpv. 1

È stato inserito un adeguamento formale nel riferimento alle misure di protezione di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere b–d AP-LBCR ed è stata adeguata la terminologia, sostituendo «incaricato del risanamento» con «incaricato della risoluzione».

Art. 37jbiscpv. 1

Per poter procedere rapidamente al rimborso dei depositi garantiti, le banche devono essere in grado di allestire l’elenco dei depositanti secondo l’articolo 37h LBCR entro 72 ore (art. 42g OBCR). Per garantire l’adempimento di tale obbligo, la banca deve poter determinare rapidamente l’ammontare dell’importo privilegiato mediante una soluzione software funzionante. Idealmente, si possono utilizzare a tal fine le soluzioni già esistenti per il saldo degli interessi a fine anno. In tale contesto si tiene conto anche degli emolumenti e dell’imposta preventiva. È esclusa qualsiasi altra compensazione, ad esempio con ipoteche, mutui o scoperti presenti in altri conti.