Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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non è pubblico e, se lo diventasse, le banche potrebbero posizionarsi in modo tale da rendere più difficile una vigilanza efficace da parte della FINMA. Queste informazioni non disponibili pubblicamente servono alle Commissioni della gestione (CdG) responsabili dell’alta vigilanza parlamentare per valutare l’efficacia della vigilanza della FINMA sulle banche di rilevanza sistemica e degli strumenti da essa utilizzati. In quanto autrice del rapporto, la FINMA deve presentarlo al Parlamento classificandolo come «confidenziale» (art. 47a della legge del 13 dicembre 2002294 sul Parlamento [LParl] in combinato disposto con l’art. 5a cpv. 2 secondo periodo dell’ordinanza del 3 ottobre 2003295 sull’amministrazione parlamentare [Oparl]). In merito alla legge del 17 dicembre 2004296 sulla trasparenza (LTras), è opportuno sottolineare che la FINMA è esclusa dal campo di applicazione di tale legge (art. 2 cpv. 2 LTras).

Capoverso 1

Il capoverso 1 stabilisce che la FINMA presenti annualmente all’Assemblea federale un rapporto scritto concernente l’esercizio della vigilanza sulle banche di rilevanza sistemica. Sotto il profilo temporale, il rapporto della FINMA secondo l’articolo 52b AP-LBCR deve essere presentato contemporaneamente al rapporto periodico del Consiglio federale concernente la FINMA sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per le unità rese autonome secondo l’articolo 148 capoverso 3bisdella legge del 13 dicembre 2002297 sul Parlamento (LParl). Sotto il profilo del contenuto, però, il rapporto è indipendente da quest’ultimo. Ciò significa, non da ultimo, che il rapporto secondo l’articolo 52b AP-LBCR deve essere strutturato in modo indipendente rispetto al rapporto di cui all’articolo 148 capoverso 3bisLParl, anche perché gli obiettivi strategici per le unità rese autonome vengono rivisti alla fine di ogni periodo strategico, mentre il rapporto ai sensi della presente disposizione non dipende da questi cicli strategici. Il rapporto viene presentato ai fini dell’alta vigilanza parlamentare e pertanto è destinato alle CdG, in quanto incaricate dall’Assemblea federale a esercitare la funzione di alta vigilanza sulla gestione (art. 26 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 52 LParl).

Il rapporto ha come oggetto l’attività di vigilanza della FINMA in attuazione del dispositivo TBTF, in particolare le disposizioni del capo quinto della LBCR e le disposizioni di esecuzione emanate in base a quest’ultima. Il rapporto deve riferire in merito alla vigilanza sulle banche di rilevanza sistemica nella loro totalità; il focus, quindi, non è sulla vigilanza della FINMA su singole banche di rilevanza sistemica.

Il terzo periodo del capoverso 1 prevede che la FINMA trasmetta il proprio rapporto al DFF per conoscenza nello stesso momento in cui lo trasmette alle CdG. Successivamente il DFF informa il Consiglio federale sul rapporto della FINMA. Il

294 RS 171.10

295 RS 171.115

296 RS 152.3

297 RS 171.10