Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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vengano chiarite per prime le questioni relative alla garanzia dei depositi, questo pagamento viene effettuato prima del pagamento dei crediti di cui all’articolo 37a capoverso 5.

Capoverso 4

I crediti delle fondazioni bancarie del pilastro 3a e delle fondazioni di libero passaggio vengono pagati, fuori dalla graduatoria, utilizzando i mezzi liquidi disponibili non appena sono pagati i crediti del sistema di garanzia dei depositi in base ai capoversi 1–3.

Capoverso 5

Per il pagamento dei depositi privilegiati di cui all’articolo 37a capoversi 1 e 5, vengono presi in considerazione gli interessi passivi e attivi, gli emolumenti e la deduzione di un’eventuale imposta preventiva. È esclusa qualsiasi altra compensazione, ad esempio con ipoteche, mutui o scoperti presenti in altri conti, nonché interessi e commissioni non contabilizzati a favore della banca.

Art. 37g cpv. 4tere 6

Capoverso 4ter

L’articolo 37g LBCR, oltre ai decreti di fallimento, riguarda anche le misure di insolvenza. L’obiettivo del legislatore era quello di consentire il riconoscimento di qualsiasi tipo di misura di insolvenza pronunciata all’estero, comprese le misure di protezione e di risanamento291. Oggi la disposizione è fortemente influenzata dal caso principale di applicazione, ossia il riconoscimento dei decreti di fallimento esteri. Tuttavia, il riconoscimento delle misure di insolvenza pronunciate all’estero (p. es. «bail-in» o misure di protezione) è solitamente più urgente del riconoscimento dei decreti di fallimento esteri. Ad esempio, nel caso di un «bail-in», per garantire la certezza del diritto è opportuno che, per quanto possibile, un ordine dell’autorità estera competente venga riconosciuto contemporaneamente alla pubblicazione di tale ordine. Le disposizioni procedurali e formali attualmente in vigore previste dalla legge federale del 18 dicembre 1987292 sul diritto internazionale privato (LDIP) e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) ostacolano in parte l’attuazione nel rispetto della legge. La FINMA, quindi, per motivi di particolare urgenza dovrebbe poter derogare a queste disposizioni (cfr. cpv. 6).

Capoverso 6

La FINMA deve poter disciplinare in modo più dettagliato a livello di ordinanza FINMA la procedura di riconoscimento dei decreti di fallimento e delle misure di insolvenza

291 FF 2010 3513, in particolare 3540

292 RS 291