Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 184Fedlex · Rapporto esplicativo
Consiglio federale continua ad avere la facoltà di includere i risultati del rapporto annuale secondo l’articolo 52b AP-LBCR nel rapporto secondo l’articolo 52 AP-LBCR. Ma non deve essere possibile risalire a informazioni sensibili, in particolare su singole SIB.
Questo nuovo obbligo di presentare rapporto non pregiudica e quindi mantiene gli ampi diritti d’informazione parlamentari in base alla LParl.
Capoverso 2 lettere a–c
Il capoverso 2 definisce in un elenco non esaustivo gli elementi che devono essere presi in considerazione come parte del rapporto nel periodo di riferimento annuale. Nel rapporto la FINMA deve quindi informare:
- sulle misure adottate in virtù della regolamentazione delle banche di rilevanza sistemica secondo la LBCR e le relative disposizioni di esecuzione (lett. a);
- sugli strumenti di vigilanza applicati di cui al titolo secondo capitolo 3 LFINMA (lett. b); e
- sugli effetti delle misure adottate e degli strumenti di vigilanza applicati, in particolare sul grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore con la regolamentazione TBTF secondo l’articolo 7 capoverso 2 AP-LBCR (lett. c).
Gli elementi del rapporto citati, come indicato nel capoverso 1, si riferiscono alla vigilanza sulle banche di rilevanza sistemica. Oltre a questi contenuti minimi, la FINMA è libera di includere nel proprio rapporto ulteriori elementi, a condizione che siano legati alla vigilanza sulle banche di rilevanza sistemica (p. es. indicazione di un’eventuale necessità di intervento da parte del legislatore).
Capo quattordicesimo b: Tutela giurisdizionale
Osservazioni preliminari relative al capo quattordicesimo b (Tutela giurisdizionale)
Gli articoli 37gbis–37gquinquies, prima contenuti nel capo dodicesimo a (Ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo), sono stati spostati e corrispondono ora agli articoli 52c–52f del capo quattordicesimo b (Tutela giurisdizionale).
Inoltre, in base alla tecnica di riferimento in altre leggi in materia di mercati finanziari, le modifiche seguenti si applicano anche agli assoggettati alla vigilanza al di fuori del settore bancario:
- conformemente all’articolo 67 LIsFi le disposizioni della LBCR relative alle misure
in caso di rischio d’insolvenza e al fallimento di banche si applicano per analogia alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare, nonché alle società di cui all’articolo 4 LIsFi.