Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Lettera b
Questa lettera indica che i ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Essa riprende il contenuto dell’articolo 37gquinquies, primo periodo LBCR.
Capoverso 2
Secondo questo capoverso, i ricorsi interposti nelle procedure di cui all’articolo 52f capoverso 1 AP-LBCR non hanno effetto sospensivo e la concessione dell’effetto sospensivo da parte dell’autorità di ricorso è possibile soltanto su richiesta di una parte, e non d’ufficio. Il capoverso riprende il contenuto dell’articolo 37gquinquies, secondo periodo LBCR.
Sebbene l’effetto sospensivo possa essere accordato dal giudice su richiesta di una parte, dal momento che il regime dell’effetto sospensivo è espressamente modificato in considerazione dell’importanza delle decisioni in questione per la stabilità della banca e per l’interesse pubblico (art. 4 LFINMA), la sua concessione da parte del giudice non dovrà essere automatica. Di fatto, dato che si tratta di misure volte ad attenuare i rischi e che devono essere attuate con urgenza, la facoltà concessa al tribunale di accordare l’effetto sospensivo dovrà essere esercitata con moderazione.
Capoverso 3
La disposizione riprende l’attuale norma di cui all’articolo 37gquinquiesterzo periodo.
Lettera a
La disposizione viene adeguata a livello linguistico e per quanto riguarda il riferimento all’articolo 26 LBCR.
Lettera b
Vengono apportate le dovute modifiche linguistiche a seguito della fusione del piano e della decisione di risanamento in un unico documento, la decisione di risoluzione. L’ordine della procedura di risoluzione e delle misure precedentemente disposte sotto forma di approvazione del piano di risanamento viene ora disposto nella decisione di risoluzione di cui alla presente lettera. Il vigente articolo 37gquinquieslettera c LBCR viene pertanto abolito.
Lettera c
La disposizione corrisponde a quella della vigente lettera d, a cui è stato aggiunto un riferimento all’articolo 33 LBCR.