Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Lettera d

La concessione dell’effetto sospensivo di un ricorso deve essere esclusa anche in caso di riconoscimento di misure di insolvenza estere da parte della FINMA. Le misure di insolvenza estere mirano a ricostruire la fiducia nella banca e a sostenerne la redditività economica. Perseguono pertanto lo stesso obiettivo perseguito con l’esclusione dell’effetto sospensivo delle misure di insolvenza svizzere298. Escludendo la possibilità di concedere l’effetto sospensivo, alla presente lettera, si intendono eliminare le incertezze che possono insorgere con la regolamentazione vigente rispetto a un’attuazione il più possibile rapida in Svizzera delle misure di insolvenza ordinate all’estero.

Disposizioni transitorie alla modifica del ...

Capoverso 1

Gli allentamenti concessi dalla FINMA alle SIB già prima dell’introduzione della nuova regolamentazione, e che finora non erano soggetti a limiti di tempo, potranno continuare a essere concessi senza limiti di durata anche in futuro. Tuttavia, con l’entrata in vigore della nuova regolamentazione, la FINMA è tenuta a verificarne periodicamente l’adeguatezza. Gli stessi sono inoltre soggetti ai medesimi requisiti di trasparenza degli allentamenti futuri ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3bisAP-LBCR. La FINMA deve pertanto pubblicare un elenco degli allentamenti concessi. Le banche, dal canto loro, devono indicare le conseguenze degli allentamenti che le riguardano, spiegando le circostanze particolari e il contesto in cui si inseriscono. In più devono illustrare i meccanismi alla base delle conseguenze esposte.

Capoverso 2

Dall’entrata in vigore della modifica, le banche hanno un anno di tempo per attuare le novità introdotte per quanto riguarda il regime di responsabilità (lettere a, b e c), l’obbligo di diligenza (lettera d) e le retribuzioni (lettere e ed f).

Capoverso 3

Nella misura in cui le esigenze relative al piano di stabilizzazione e al piano di risoluzione di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere d ed e cambiano rispetto a quanto previsto attualmente, alla luce dei presenti adeguamenti legislativi e delle relative disposizioni di esecuzione, le SIB devono adempiere le nuove esigenze al più tardi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in vigore.

Capoverso 4

La presente disposizione transitoria disciplina l’adempimento dell’obbligo di informazione delle banche di cui all’articolo 17c capoverso 3 per i contratti di credito

298 FF 2020 5647, in particolare 5689