Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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conclusi prima dell’entrata in vigore della presente modifica di LBCR. Per i contratti di credito già in essere, la disposizione prevede che, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, le banche informino in modo adeguato i debitori interessati circa il contenuto e il significato del capo ottavo dell’AP-LBCR, segnatamente sulla possibilità di trasferire i crediti o di costituire garanzie senza il consenso del debitore in virtù dell’articolo 17 o dell’articolo 17b. Oltre all’obbligo di informazione di cui all’articolo 17c capoverso 3, si precisa che, fin dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica, le restanti disposizioni del capo ottavo dell’AP-LBCR si applicano anche ai contratti di credito conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica.

4.2 Codice civile

Art. 865a (nuovo) Trasformazione semplificata

Dall’introduzione della cartella ipotecaria registrale, i diritti di pegno sono in gran parte costituiti come diritti di pegno registrali. Nell’esercizio quotidiano del diritto, la cartella ipotecaria registrale si è affermata e la sua costituzione è regolarmente richiesta dagli istituti finanziari per la concessione di mutui ipotecari299. Le cartelle ipotecarie registrali, inoltre, hanno una grande importanza per le banche, in quanto rappresentano possibili garanzie per il sostegno alla liquidità da parte della BNS.

Finora la trasformazione semplificata era consentita solo per le cartelle ipotecarie documentali che erano state iscritte nel registro fondiario prima del 1° gennaio 2012. Limitare la trasformazione semplificata alle cartelle ipotecarie documentali iscritte nel registro fondiario prima del 1° gennaio 2012 non sembra più una misura appropriata nell’era digitale. La cartella ipotecaria registrale consente una risoluzione rapida e semplice, in particolare in caso di modifica dei creditori, nel qual caso non è più necessario inviare un titolo fisico. Con le cartelle ipotecarie registrali, inoltre, non è più necessario conservare in modo sicuro e garantire la sicurezza del trasferimento dei titoli fisici, ed è pertanto possibile risparmiare risorse umane e spazi ed evitare procedure di annullamento dispendiose in termini di tempo e costi.

La trasformazione semplificata, ovvero la trasformazione senza autenticazione notarile, sarà quindi possibile per tutte le cartelle ipotecarie documentali, indipendentemente dalla loro data di costituzione. In questo modo viene soddisfatta un’esigenza dei proprietari dei fondi e dei creditori ipotecari di convertire in modo economico e per scritto le cartelle ipotecarie documentali in cartelle ipotecarie registrali. Nell’ambito del presente progetto, vista la grande importanza delle cartelle ipotecarie registrali per il sostegno alla liquidità da parte della BNS, la presente norma contribuisce in modo significativo anche al raggiungimento dell’obiettivo di un ulteriore rafforzamento delle potenziali garanzie per il sostegno alla liquidità da parte della BNS e, di conseguenza, dell’obiettivo di un rafforzamento della stabilità finanziaria. La forma scritta è appropriata dal momento che viene privilegiata solo la semplice trasformazione nella

299 V. commenti ai n. 3.1.3 e 4.1 (art. 17 segg. AP-LBCR).