Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Art. 14 cpv. 4

A seguito dell’introduzione del concetto di «risoluzione» nell’AP-LBCR, all’elenco di cui al presente capoverso 4 viene aggiunto l’«incaricato della risoluzione».

Art. 22 capoverso 1bis, 1ter, 2, 3 e 3bis

Osservazioni generali

I poteri d’informazione della FINMA sono ormai raggruppati nell’articolo 22 AP-LFINMA, che costituisce la nuova base legale per tutte le informazioni da essa fornite (fatti salvi in particolare l’art. 34 LFINMA e l’art. 28c cpv. 3 AP-LBCR). Per il resto, per quanto riguarda la LBCR, l’articolo 22 AP-LFINMA sarà anche la nuova base legale per l’informazione del pubblico sulle misure volte a garantire un’organizzazione adeguata (art. 19 AP-LBCR), sulle misure di intervento precoce (art. 24 AP-LBCR), nonché per la pubblicazione delle misure di protezione in caso di rischio d’insolvenza attualmente prevista dall’articolo 26 capoverso 2 LBCR (cfr. art. 26 AP-LBCR). Il raggruppamento in un’unica disposizione chiarisce il quadro giuridico sia per la FINMA che per gli assoggettati alla vigilanza, riducendo la dispersione di basi legali e assicurando un’applicazione coerente e prevedibile.

Capoverso 1

La disposizione non subisce alcuna modifica rispetto al diritto vigente.

Capoverso 1bis

La FINMA avrà l’obbligo di informare il pubblico in merito alle decisioni finali emanate nel quadro dei procedimenti che ha avviato secondo l’articolo 30 LFINMA. Quest’obbligo è particolarmente importante per le decisioni che comportano sanzioni amministrative pecuniarie in virtù dell’articolo 37a AP-LFINMA, poiché, conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 CEDU, le sentenze devono essere rese pubblicamente. L’informazione in merito alle decisioni finali permetterà di garantire la trasparenza nel quadro dell’applicazione corretta delle disposizioni legali pertinenti da parte dell’autorità di vigilanza e di rendere nota al pubblico la sua prassi in materia di sanzioni. Il pubblico e i partecipanti al mercato possono così prendere atto della pronuncia di una sanzione, dei motivi per i quali è stata imposta e di quali comportamenti sono suscettibili di essere sanzionati310. Le decisioni di abbandono del procedimento e le altre tipologie di decisioni, in particolare quelle procedurali o relative alla vigilanza continua, non sono assoggettate a tale obbligo.

L’informazione fornita dalla FINMA sulla base di questa disposizione è intesa a informare e a garantire la trasparenza nei confronti dell’intera collettività e dei mercati finanziari sulla sua attività e prassi e pertanto ad aumentare la fiducia di questi ultimi.

310 FF 2022 776, pag. 103