Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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esecuzione di una decisione della FINMA è altresì possibile, come previsto dall’articolo 26 capoverso 2 LBCR (lett. d), fermo restando che la FINMA può sempre rinunciare a pubblicare la misura qualora tale pubblicazione possa pregiudicare lo scopo della misura ordinata. La FINMA, basandosi sul suo potere discrezionale e sulla situazione di un caso specifico, può giudicare che altre situazioni debbano essere considerate come aventi una particolare esigenza in materia di vigilanza, ponderando di volta in volta gli interessi con i diritti costituzionali degli assoggettati.

È opportuno precisare che questa disposizione conferisce alla FINMA una facoltà d’informazione in casi limitati e non un obbligo. Pertanto, diversamente dalla comunicazione basata sul capoverso 1bis, che è la regola, una comunicazione fondata sul capoverso 2 risulta un’eccezione. Deve pertanto essere esercitata nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare del principio di proporzionalità.

Capoverso 3

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 22 capoverso 3 LFINMA. Pertanto, la prassi attuale della FINMA in materia non è modificata. Tuttavia, è nuovo il fatto che questa esigenza è ormai esplicitamente estesa all’informazione relativa non solo a inchieste e procedimenti, ma anche alle misure (p. es. misure ai sensi degli art. 19, 24 e 26 AP-LBCR). La disposizione assicura così un’applicazione coerente di questa norma a tutte le situazioni in cui la FINMA può comunicare anticipatamente.

La possibilità di derogare a quest’obbligo su richiesta dell’interessato è mantenuta, al fine di tenere conto delle circostanze del caso specifico e degli interessi legittimi in questione.

Capoverso 3bis

Questa norma è intesa a proteggere i diritti della personalità e a tenere conto del fatto che le procedure di vigilanza non perseguono in via prioritaria la sanzione individuale, bensì la sicurezza e la funzionalità del sistema finanziario.

È prevista un’eccezione se esiste una particolare esigenza in materia di vigilanza ai sensi del capoverso 2. In tal caso, può essere giustificato indicare l’identità di una persona fisica, segnatamente se l’informazione è necessaria per conseguire gli obiettivi di protezione del mercato, di correzione di informazioni errate o di esecuzione di una decisione. In questo tipo di situazioni, la FINMA deciderà in caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, a sua discrezione, se debba essere pubblicata la decisione integrale in virtù dell’articolo 34 LFINMA o se sia sufficiente una semplice informazione basata sull’articolo 22 capoverso 3bisAP-LFINMA.

Per contro, l’informazione relativa alle persone giuridiche e alle società di persone è effettuata in linea di principio indicandone la ditta.

Questa distinzione riflette l’attuale prassi della FINMA quando comunica e tiene conto del ruolo delle entità regolamentate, nonché del maggiore interesse pubblico nei confronti del loro comportamento sul mercato.