Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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L’indicazione del nome degli assoggettati consente di evitare il propagarsi di speculazioni infondate e un conseguente rischio sistemico311. Pertanto, quest’informazione non è una misura nei confronti di un determinato assoggettato e deve quindi essere formulata in modo neutro e obiettivo. Per tali motivi, va distinta dalla pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 34 LFINMA, che è una misura nei confronti dell’assoggettato alla vigilanza, principalmente attivo senza autorizzazione, e secondo cui l’intera decisione finale è pubblicata.

L’informazione basata sull’articolo 22 capoverso 1bisAP-LFINMA deve essere fornita contestualmente alla chiusura del procedimento e non deve essere differita finché la decisione sia passata in giudicato. Ciò è ancora più importante in un contesto di procedimenti paralleli condotti da autorità di vigilanza estere, dove un rinvio della pubblicazione potrebbe comportare un grave danno alla reputazione della piazza finanziaria svizzera, in particolare se è probabile che le autorità estere procedano immediatamente alla pubblicazione.

Il controllo giudiziario continua a essere esercitato in virtù dell’articolo 25a PA e prevede il diritto di essere sentiti. Tuttavia, la tutela giuridica può anche essere garantita a posteriori dall’articolo 25a PA nei casi urgenti in cui, per motivi prudenziali, si renda necessaria un’informazione immediata, senza previa consultazione dell’interessato.

Infine, nell’interesse della trasparenza e della parità di trattamento, sono pubblicati anche i procedimenti conclusi mediante accordo amichevole.

Capoverso 1ter

Questo capoverso prevede eccezioni non esaustive al principio di pubblicazione. Conferisce alla FINMA un margine discrezionale che le permette di adattarsi alle circostanze ed evitare determinati effetti indesiderati legati alla pubblicazione.

L’interesse privato può ad esempio essere considerato preponderante ove si tratti di esaminare il rinvio di una decisione di revoca dell’autorizzazione, che costituisce l’ultima ratio degli strumenti della FINMA. Tuttavia, sebbene la pubblicazione possa pregiudicare seriamente la reputazione di un istituto, tale decisione non può essere rinviata quando è minacciata anche la reputazione della piazza finanziaria svizzera. È questo il caso in particolare qualora le violazioni del diritto in materia di mercati finanziari siano gravi e i procedimenti condotti dalle autorità estere potrebbero essere pubblicati in maniera imminente. In una situazione di questo tipo, l’interesse pubblico alla pubblicazione immediata della revoca dell’autorizzazione deve essere considerato preponderante rispetto a quello privato.

La rinuncia alla pubblicazione deve quindi restare eccezionale e le condizioni devono essere interpretate in maniera restrittiva. Di fatto, la prassi dell’informazione sistematica

311 DTF 151 II 197