Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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L’ordinamento delle competenze riguarda esclusivamente l’organizzazione interna e non svolge alcuna specifica funzione di tutela a favore di terzi. La decisione del consiglio di amministrazione circa l’esistenza di un affare di grande portata si limita unicamente a verificare se vi siano i presupposti per qualificare un affare come affare di grande portata di sua competenza. La decisione riguarda quindi esclusivamente la governance interna della FINMA. Di conseguenza, si stabilisce espressamente che la decisione del consiglio di amministrazione in materia di competenze è definitiva e, pertanto, non impugnabile. Ciò implica che non sussiste alcun diritto di esigere una decisione del consiglio di amministrazione anziché della direzione, o viceversa. Questo era già stato stabilito nel messaggio LAUFIN309, ma ora è chiaramente sancito nella legge.
Capoverso 2
La definizione di affari di grande portata è ripresa senza modifiche di contenuto dall’articolo 2biscapoverso 2 del regolamento di organizzazione FINMA. Gli affari di grande portata riguardano questioni essenziali e influiscono su una serie di decisioni successive. Si tratta quindi di affari strategici che rivestono una notevole importanza per la piazza finanziaria e per il raggiungimento degli obiettivi della strategia definita dal consiglio di amministrazione. Le decisioni prese sono dunque decisioni strategiche che vanno al di là dell’attività quotidiana di un’autorità di vigilanza. Sono i potenziali effetti di un affare della FINMA a essere determinanti, non il fattore scatenante. Così come avviene già oggi, il consiglio di amministrazione deve superare notevoli ostacoli per classificare un caso specifico come affare di grande portata. Gli affari di grande portata rimangono strettamente limitati.
Capoverso 3
Viene materialmente ripreso l’elenco esemplificativo degli affari di cui all’articolo 2bis capoverso 3 del regolamento di organizzazione FINMA rimandando alle leggi pertinenti per gli esempi degli assoggettati alla vigilanza interessati. Gli esempi degli affari sono sostanzialmente gli stessi del regolamento di organizzazione FINMA, ma sono stati adattati alla nuova terminologia. Gli elenchi degli assoggettati alla vigilanza e degli affari non sono esaustivi, ma servono a spiegare e concretizzare la definizione di cui al capoverso 2 e fungono così da punto di partenza per il consiglio di amministrazione e la direzione per valutare se si tratta di un affare di grande portata.
Capoverso 4
Il presente capoverso stabilisce che, ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 e dell’articolo 9 capoverso 1 lettera i LFINMA, sta alla FINMA disciplinare i dettagli della disposizione nel regolamento di organizzazione.
309 FF 2006 2625, in particolare 2659