Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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consentirà ai mercati di abituarsi rapidamente alla diffusione di questo tipo di informazioni e di limitare gli effetti avversi per gli assoggettati alla vigilanza.
Lettera a
Ad esempio, si può ritenere che vi sia pregiudizio alla stabilità dei mercati finanziari quando un’informazione rischia di indebolire una SIB al punto da minare la fiducia dei partecipanti al mercato o da provocare prelievi di fondi o stress di liquidità, comportando effetti che potrebbero estendersi ben oltre l’istituto interessato.
Lettera b
Questa disposizione riguarda le inchieste della FINMA e quelle condotte da altre autorità a livello nazionale o internazionale. La non pubblicazione è in particolare giustificata quando la trasparenza rischierebbe di ostacolare l’istruttoria, ad esempio influenzando il comportamento delle persone interessate o di terzi, nonché consentendo la dissimulazione di elementi pertinenti per l’inchiesta.
Capoverso 2
Questo capoverso consente eccezionalmente alla FINMA la comunicazione di singoli casi che non costituiscono decisioni finali di cui al capoverso 1bis, ossia segnatamente di singole inchieste o procedimenti, nonché di misure (p. es. misure ai sensi degli art. 19, 24 o 26 AP-LBCR), ma soltanto in caso di particolare esigenza in materia di vigilanza. La FINMA può ritenere necessaria la comunicazione di una tale misura prudenziale ad esempio se un istituto non adotta le misure ordinate e non ha proceduto a un’attenuazione dei rischi entro un termine ragionevole. In tali casi, la pubblicazione della misura avrebbe un effetto disciplinare. La FINMA può inoltre considerare necessaria l’informazione del pubblico quando è interessata la protezione dei clienti, ad esempio in caso di divieto di accettare pagamenti o di revoca della facoltà di rappresentanza degli organi. Per quanto concerne l’informazione del pubblico su singole inchieste o procedimenti, dovrebbe restare identica all’attuale comunicazione della FINMA, in quanto le condizioni sono state riprese (lett. a–c) e la prassi attuale della FINMA è stata concretizzata nella legge, in particolare riguardo all’iscrizione nella lista di allerta di istituti che esercitino senza diritto un’attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione.
Le lettere a–d contengono esempi non esaustivi di ciò che deve essere considerato una particolare esigenza. Pertanto, un’eventuale informazione prima della conclusione di un procedimento di «enforcement» può essere in particolare giustificata al fine di proteggere i partecipanti al mercato o gli assoggettati alla vigilanza in caso di attività illecita di un istituto o di usurpazione d’identità, segnatamente mediante la lista di allerta già utilizzata attualmente (lett. a). La FINMA può inoltre essere tenuta a comunicare per rettificare informazioni false o fallaci che potrebbero indurre il pubblico in errore (lett. b) o per tutelare la reputazione della piazza finanziaria svizzera in particolare quando le autorità estere hanno già pubblicato informazioni sui rispettivi procedimenti o inchieste o qualora un istituto pretenda indebitamente di essere ubicato e regolamentato in Svizzera (lett. c). Una pubblicazione per garantire l’effettiva