Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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tale accordo sia risultato sostanzialmente efficace nella gestione della crisi di Credit Suisse, in seguito il Consiglio federale ha constatato che le responsabilità e le competenze delle singole autorità dovrebbero essere definite in modo più chiaro e che la collaborazione tra di esse dovrebbe essere ottimizzata63. Dal canto suo, la CPI ha riscontrato un potenziale di ottimizzazione dello scambio di informazioni nonché della trasmissione delle informazioni tra le autorità64. I mandati legali delle istituzioni restano invariati, ma occorre precisare la collaborazione in tutte le fasi di promozione della stabilità della piazza finanziaria, definendo più chiaramente le competenze e le responsabilità. Si individuano i singoli compiti delle autorità, le interfacce e le interdipendenze reciproche e sono introdotti nuovi obblighi di informazione e, in parte, di consultazione. Queste disposizioni, benché riguardino principalmente la gestione delle crisi, permettono anche di migliorarne la prevenzione, grazie al fatto che nella collaborazione tra autorità viene introdotto l’obbligo di svolgere simulazioni di crisi e di discutere e sviluppare scenari di crisi, come pure gli elementi principali dei piani di risoluzione delle SIB. Sono create le basi legali a tale scopo.
Le modifiche qui riportate attuano la misura 37 del rapporto sulla stabilità delle banche nonché le raccomandazioni 10 (Migliorare lo scambio di informazioni sulle SIB tra il DFF e la BNS) e 12 (Migliorare la trasmissione di informazioni tra le autorità del Memorandum of Understanding) della CPI.
1.1.7 Esenzione dall’imposta preventiva
Oggi le banche hanno la possibilità di emettere determinati prestiti – cosiddetti strumenti TBTF – che, in caso di rischio d’insolvenza, possono essere convertiti in capitale proprio o ammortizzati65. Fino a un’eventuale conversione o azzeramento, questi strumenti TBTF costituiscono in genere obbligazioni, i cui interessi sarebbero soggetti all’imposta preventiva. Tuttavia, nell’interesse della stabilità finanziaria, era assolutamente necessario che questi strumenti venissero emessi in Svizzera e assoggettati al diritto svizzero. Affinché le banche possano emettere gli strumenti TBTF dalla Svizzera a condizioni competitive, il Parlamento ha approvato a più riprese le disposizioni derogatorie contenute nella legge federale del 13 ottobre 196566 sull’imposta preventiva (LIP). Se gli strumenti TBTF fossero assoggettati all’imposta preventiva, per le banche sarebbe difficile e costoso acquisire fondi. Infatti, molti investitori internazionali non accettano la ritenuta dell’imposta preventiva e, pur potendo far valere il rimborso di tale imposta in virtù di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, preferiscono altri prodotti se l’importo dell’imposta preventiva non è compensato da tassi d’interesse più elevati.
63 FF 2024 1023 pag. 316 segg.
64 FF 2025 515
65 FF 2025 1851 pagg. 4–7.
66 RS 642.21