Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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essere considerati affari di grande portata (e quindi essere decisi dal consiglio di amministrazione).
L’adeguamento della disposizione di legge è finalizzato a rafforzare ulteriormente la certezza del diritto, dal momento che le disposizioni del regolamento di organizzazione FINMA sono elevate a livello di legge. L’adeguamento illustrato attua la misura 13 del rapporto sulla stabilità delle banche e adempie i postulati 24.4536 e 24.4542 della CPI.
Esecuzione
Con l’emanazione della LAUFIN sono state raggruppate le disposizioni di esecuzione allora contenute nelle diverse leggi sui mercati finanziari. L’AUFIN, pertanto, esegue la LAUFIN, le singole leggi sui mercati finanziari e le loro disposizioni di esecuzione, dal momento che prende i provvedimenti e le decisioni necessari per l’esecuzione48.
In virtù del principio di opportunità, in particolare, le risorse dell’AUFIN devono essere impiegate innanzitutto in modo parsimonioso, il rapporto tra i costi e l’utilità deve essere adeguato, ai fini della realizzazione degli obiettivi della vigilanza dei mercati finanziari, e le uscite finanziarie devono esplicare l’effetto desiderato49. Nell’impiego delle risorse occorre accertarsi che le attività siano ordinate corrispondentemente all’importanza e all’urgenza (art. 11 lett. b dell’ordinanza del 25 novembre 199850 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [OLOGA]). Ciò permette non solo di definirne l’ordine di priorità, ma obbliga anche a renderle prioritarie (e per contro a posporne l’ordine) anche nell’esecuzione e fino all’attuazione («enforcement») della LFINMA e delle restanti leggi sui mercati finanziari.
Inoltre, in quanto autorità, la FINMA sottostà al principio di legalità (art. 5 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]51) e, nell’ambito della propria attività di vigilanza (art. 6 cpv. 1 LFINMA), è tenuta a eseguire in modo uniforme e non arbitrario la LFINMA e le leggi sui mercati finanziari. Nella prassi possono tuttavia verificarsi situazioni isolate in cui l’esecuzione del diritto vigente non appare ragionevole o risulta contraddittoria. Al fine di evitare tale circostanza, con l’introduzione dei nuovi capoversi 2 e 3 nell’articolo 56 LFINMA si intende creare la base legale per un nuovo strumento di garanzia della sospensione dell’esecuzione («no-action letters»)52. Ciò doterebbe la FINMA di uno strumento, già in uso in altre giurisdizioni rilevanti per i mercati finanziari
48FF 2006 2625, in particolare 2688
49FF 2006 2625, in particolare 2654
50 RS 172.010.1
51 RS 101
52 Occorre distinguere le agevolazioni prudenziali basate su disposizioni specifiche dalle garanzie di sospensione dell’esecuzione. L’art. 73f cpv. 1 della legge del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) attribuisce al Consiglio federale la competenza di prevedere agevolazioni a livello di ordinanza per cosiddetti piccoli sistemi di negoziazione TRD. Inoltre, secondo l’art. 4 cpv. 3 LBCR, in casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime in materia di fondi propri e di liquidità.