Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Dall’altro, è necessario inasprire ulteriormente le condizioni quadro giuridiche previste in caso di risoluzione agli articoli 28 segg. AP-LBCR. Ai fini della distinzione nel diritto privato e dell’allineamento agli standard internazionali, il termine «risanamento» viene sostituito con il termine «risoluzione». Occorre inoltre garantire l’attuabilità delle diverse strategie di risoluzione come pure precisare ulteriormente a livello di legge l’applicabilità dei relativi strumenti (p. es. alienazione dell’attività d’impresa) in tutte le strategie di risoluzione.

Le suddette misure danno attuazione alle misure 23, 31, 32 e 33 del rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche del 10 aprile 202459, nonché alla raccomandazione 1 e alle mozioni 24.4529 e 24.4525 del rapporto della CPI del 17 dicembre 2024 sulla gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di Credit Suisse60.

1.1.5 Protezione dei depositanti

Il presente progetto attua in larga parte anche la mozione Hegglin 23.3604 Migliorare la protezione degli averi di libero passaggio e del pilastro 3a trasmessa dal Parlamento. A differenza dell’attuale regolamentazione prevista dalla LBCR (art. 37a), in futuro questi averi di previdenza dovranno essere pagati fuori dalla graduatoria. Inoltre, anche un importo eventualmente versato dal responsabile della garanzia dei depositi dovrà essere restituito al di fuori della procedura ordinaria relativa alla graduatoria se è garantito che tutti i depositi garantiti possono essere pagati. In questo modo si rafforza il sistema della garanzia dei depositi che dunque, dopo essere stata utilizzata, sarà riapplicabile in tempi rapidi nella sua totalità.

La modifica della LBCR adottata dal Consiglio federale il 23 novembre 2022 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2023 prevede un termine transitorio di cinque anni fino alla fine del 2027 per i lavori preparatori delle banche per l’allestimento dell’elenco dei depositanti61. La precisazione circa la compensazione (art. 37jbisLBCR) chiarisce il calcolo dell’ammontare dei depositi privilegiati e garantisce la parità di trattamento di tutti i depositanti nel processo di pagamento. Questo crea maggiore chiarezza per le banche in merito alla realizzazione dei lavori preparatori.

1.1.6 Collaborazione tra le autorità per prevenire e gestire le crisi finanziarie

La collaborazione tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la FINMA e la BNS è disciplinata in un accordo congiunto concernente la collaborazione tripartita in materia di stabilità finanziaria e di regolamentazione dei mercati finanziari62. Sebbene

59 FF 2024 1023, pag. 44 segg.

60 FF 2025 515, pagg. 615–624

61 Cfr. disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2021 della legge sulle banche, RU 2022 732.

62 www.sif.admin.ch > Documentazione > Informazioni specifiche > 2019 > DFF, FINMA e BNS rinnovano il MoU concernente la collaborazione tripartita > Memorandum of Understanding DFF, FINMA, BNS, 2 dicembre 2019.