Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Differimento della comunicazione in caso di sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale

Per ridurre l’effetto di stigmatizzazione che potrebbe verificarsi in caso di utilizzo di linee di liquidità delle banche centrali e far sì che le banche, anche in presenza di una grave crisi, evitino di ricorrere alle linee di liquidità delle banche centrali56, occorre prevedere a livello di legge la possibilità di differire la pubblicazione della comunicazione ad hoc (differimento della comunicazione) relativa all’ottenimento di liquidità da parte di una banca centrale.

Costituzione e realizzazione di garanzie in relazione con un sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale

Al fine di agevolare il trasferimento di crediti dalle banche alla BNS e la costituzione di altre garanzie in favore di quest’ultima, in vista di un eventuale sostegno alla liquidità da parte sua, occorre in particolare creare una base legale che semplifichi la costituzione e la realizzazione di garanzie in favore della BNS e per le eccezioni al segreto bancario e alla protezione dei dati.

1.1.4 Piano di stabilizzazione e risoluzione

Nel piano di stabilizzazione la SIB illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter mantenere la sua attività senza interventi da parte dello Stato (art. 64 OBCR). Nel caso di Credit Suisse è emerso che l’effetto del piano di stabilizzazione predisposto dalla banca non era sufficiente57. Si rende quindi necessario migliorare il piano di stabilizzazione, rafforzando i requisiti per la sua elaborazione, in particolare per quanto concerne la portata e la fattibilità delle misure di stabilizzazione. Occorre inoltre creare una base legale che conferisca alla FINMA la competenza di ordinare misure in caso di eventuali carenze del piano di stabilizzazione (in particolare mediante fondi propri «going concern» o liquidità). In futuro, il piano di stabilizzazione per le SIB dovrà quindi essere ancorato nella legge (art. 9 AP-LBCR).

Per quanto concerne la risoluzione, la crisi di Credit Suisse ha evidenziato che le strategie di risoluzione flessibili e adatte a vari scenari influiscono fortemente sulle possibilità di successo e dunque sull’attuabilità di una risoluzione58.

A tal fine occorre, da un lato, migliorare ulteriormente le capacità di risoluzione delle SIB innalzando il requisito del piano di risoluzione (art. 64 OBCR), che deve non solo essere ancorato nella legge, ma anche contemplare maggiormente i rischi per la stabilità finanziaria a livello nazionale e internazionale (art. 9 e 10 AP-LBCR), oltre al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera.

56 FF 2024 1023 pag. 148

57 FF 2024 1023 pag. 176 segg.

58 FF 2024 1023 pag. 185 segg.