Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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FINMA decide in modo indipendente circa l’approvazione del contenuto dei piani di risoluzione.

Capoverso 2

Se nel superamento della crisi emerge la necessità di una garanzia da parte della Confederazione in caso di dissesto per il mutuo a sostegno della liquidità erogato dalla BNS a una banca di rilevanza sistemica secondo l’articolo 32a D-LBCR341 (oggetto 23.062), il DFF consulta il consiglio per la stabilità finanziaria e il comitato per la stabilità finanziaria prima di sottoporre una domanda di stanziamento del credito secondo l’articolo 32b D-LBCR342 (oggetto 23.062). Dal momento che la concessione di una garanzia in caso di dissesto non può essere differita, si applica l’articolo 28 della legge federale del 7 ottobre 2005343 sulle finanze della Confederazione (LFC). In questo caso, dopo aver ottenuto preventivamente il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali, il Consiglio federale richiede il credito d’impegno necessario tramite procedura d’urgenza. La consultazione secondo la presente disposizione serve in particolare a confermare l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 32a capoverso 3 D-LBCR344. Non sono stabilite esigenze specifiche per quanto riguarda il formato della consultazione, che tuttavia deve essere documentata per scritto.

Art. 54j Confidenzialità nonché trattamento e comunicazione dei dati

Per garantire una collaborazione efficace ed efficiente e il necessario flusso di informazioni tra le autorità, il presente articolo disciplina il trattamento, la protezione e la trasmissione delle informazioni scambiate. Le informazioni di cui all’articolo 54d e all’articolo 54e AP-LFINMA sono altamente sensibili sotto il profilo economico e possono mettere seriamente in pericolo la stabilità finanziaria e la stabilità di un singolo istituto se vengono divulgate. Tra queste rientrano le informazioni o i dati sulla situazione patrimoniale o di liquidità di un partecipante al mercato finanziario, sul sostegno alla liquidità già ottenuto, le informazioni contenute nei piani di risoluzione, all’interno dei quali sono presenti segreti d’affari strategici, e sulle misure (tra cui le decisioni) adottate dalla FINMA nei confronti degli assoggettati alla vigilanza o di privati.

Capoverso 1

Il DFF, la FINMA e la BNS sono tenuti al segreto d’ufficio e d’affari. Le informazioni scambiate devono essere protette al meglio dal DFF, dalla FINMA e dalla BNS conformemente alle disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni per loro

341 FF 2023 2166

342 FF 2023 2166

343 RS 611.0

344 FF 2023 2166