Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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base di tale disposizione. In relazione a questa problematica sono state studiate varie alternative.
Si è innanzitutto esclusa l’introduzione di un diritto di rifiutare di collaborare nei procedimenti amministrativi. Una tale soluzione avrebbe ristretto il flusso informativo non solo nei confronti delle autorità penali, ma soprattutto nei confronti della FINMA. Indubbiamente tale opzione avrebbe assicurato un’applicazione rigorosa del principio del nemo tenetur; tale principio si applica unicamente al procedimento penale e non a quello amministrativo. Tale soluzione avrebbe compromesso considerevolmente la raccolta di informazioni da parte della FINMA e ostacolato in modo inaccettabile l’adempimento dei suoi compiti di vigilanza considerato che non dispone degli stessi mezzi di coercizione delle autorità penali per la raccolta di informazioni. Un’altra soluzione esaminata e non accolta è stata quella della limitazione del flusso di informazioni trasmesse dalla FINMA alle autorità penali. La sua rinuncia è dovuta al fatto che la dissimulazione di stati di fatto che potrebbero ricadere nell’ambito del diritto penale da parte di un’autorità pubblica non è giustificabile e sarebbe contraria all’obbligo della FINMA di collaborare con le autorità penali previsto dall’articolo 38 LFINMA. Non è peraltro compito della FINMA assicurare la protezione degli assoggettati alla vigilanza in materia penale. Una tale misura avrebbe richiesto un esame minuzioso e sistematico del rispetto dei diritti penali degli assoggettati alla vigilanza da parte della FINMA prima della loro trasmissione alle autorità penali, il che avrebbe comportato un fabbisogno considerevole di risorse supplementari. Inoltre, il principio del nemo tenetur è già un principio di diritto penale e la sua valutazione non incombe quindi all’autorità amministrativa. La soluzione scelta codifica all’articolo 38a LFINMA l’essenza stessa della protezione fornita dal principio del nemo tenetur, ossia la garanzia dei diritti della difesa delle persone fisiche sottoposte a un procedimento penale, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Tale misura non comporta alcun onere, pertanto non è necessario prevedere norme semplificate per le piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.
Divieto di esercizio della professione e confisca
Nel quadro del suo rapporto sulla stabilità delle banche del 10 aprile 202477, il Consiglio federale ha valutato le possibilità a sua disposizione per rendere più efficaci gli strumenti del divieto di esercizio della professione (art. 33 LFINMA) e della confisca (art. 35 LFINMA).
Si è constatato che sussistono due differenze importanti tra il divieto di esercizio della professione (art. 33 LFINMA) e il divieto di esercizio dell’attività (art. 33a LFINMA) in riferimento alla portata delle norme sulla base di cui la FINMA può adottare tali misure e alla durata delle misure. Si è ritenuto necessario rimuovere queste due differenze.
Per quanto riguarda la confisca (art. 35 LFINMA), si è rilevato che la cerchia delle persone interessate da tale misura doveva essere estesa, al fine di consentire alla
77 FF 2024 1023, pag. 287 segg. e pag. 291 segg.