Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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che gli strumenti di trasferimento siano utilizzabili per qualsiasi opzione di risoluzione (art. 30 cpv. 1 AP-LBCR e relativi commenti).
Nell’ambito del ricalcolo della compensazione per gli azionisti in caso di «bail-in» (art. 31c LBCR), è stato valutato anche l’approccio secondo l’UE. In caso di «bail-in», all’interno dell’UE è possibile rinunciare all’ammortamento del capitale sociale ed effettuare la diluizione azionaria convertendo le obbligazioni «bail-in» in nuove azioni (art. 47 cpv. 1 BRRD). Si è tuttavia riscontrato che la valutazione corrispondente non si tradurrebbe in un calcolo più semplice, come auspicato, rispetto all’attuale regolamentazione. L’approccio secondo l’UE è stato quindi respinto e la compensazione è ora quindi limitata al dividendo (art. 30bbisAP-LBCR).
In tale contesto è stato altresì analizzato l’approccio di valutazione applicato all’interno dell’UE, secondo cui nel fine settimana di risoluzione è effettuata una valutazione provvisoria, mentre la valutazione definitiva avviene solo in un momento successivo. Alla luce della scarsa finalità delle decisioni e della conseguente incertezza sul piano giuridico ed economico, si è optato per conservare l’approccio svizzero, cosicché le rispettive valutazioni continuano ad avvenire nel fine settimana di risoluzione. Tutte le disposizioni concernenti la valutazione sono state precisate e riunite in un articolo centrale (cfr. art. 29a AP-LBCR).
Per quanto riguarda il piano di stabilizzazione e il piano di risoluzione, nel caso specifico sono sufficienti le prescrizioni della CPI e del Consiglio federale. Non sono quindi state considerate altre alternative.
Le disposizioni concernenti il sistema di risoluzione si riferiscono a tutte le banche, ma trovano applicazione solo in caso di crisi grave. Per le banche senza rilevanza sistemica ciò non comporta alcun onere nell’ambito dell’operatività corrente. Il piano di stabilizzazione e risoluzione riguarda soltanto le SIB. Non sono pertanto interessate le banche di piccole e medie dimensioni, per le quali vi sono norme comportanti costi inferiori conformemente all’articolo 4 LSgrI.
TPO
Nell’ambito degli adeguamenti degli strumenti di trasferimento, si è inoltre valutato se nel quadro giuridico svizzero debba essere prevista la possibilità che un organo statale acquisisca temporaneamente una banca o parte di essa («temporary public ownership», TPO). Una verifica dell’eventuale istituzione di una TPO è stata richiesta anche dal Parlamento (postulato 25.4184).
Secondo il «Financial Stability Board» (FSB)88 e stando agli esempi contemplati nel quadro giuridico delle singole giurisdizioni, per TPO si intende il regime in cui lo Stato diventa, per un periodo di tempo limitato, proprietario unico o parziale di un istituto finanziario o di alcune sue unità (in particolare quelle con funzioni di rilevanza sistemica), quale misura sussidiaria assolutamente necessaria da adottare come
88 www.fsb.org > FSB > Publications > Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 25 aprile 2024, pag. 13.