Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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titoli di credito, nella misura in cui tali titoli di credito siano utilizzati dalla banca esclusivamente al fine di garantire il sostegno alla liquidità concesso dalla BNS. Infine, sono altresì previsti allentamenti sia per quanto concerne la predisposizione delle cartelle ipotecarie necessarie quali garanzie per il sostegno alla liquidità concesso dalla BNS (soluzioni di subcustodia), sia circa la trasformazione semplificata delle cartelle ipotecarie documentali iscritte nel registro fondiario in cartelle ipotecarie registrali.
In generale, lo scopo degli adeguamenti di carattere giuridico è ridurre eventuali ostacoli come pure i costi che le banche dovrebbero sostenere per l’ottenimento del sostegno alla liquidità concesso dalla BNS. Una maggiore semplificazione o una variante comportante costi inferiori per le banche di piccole e medie dimensioni ai sensi dell’articolo 4 LSgrI non è possibile.
1.2.4 Piano di stabilizzazione e risoluzione
Per migliorare ulteriormente la certezza del diritto in caso di «bail-in» è stata esaminata la possibilità di introdurre esplicitamente obiettivi di risoluzione. In linea di principio, all’interno dell’UE per una banca in stato di insolvibilità incombente («point of nonviability», PONV) è prevista la dichiarazione di fallimento, tranne qualora sussista un interesse pubblico (p. es. garanzia della stabilità finanziaria) a favore di una procedura di risoluzione (cfr. art. 32 della direttiva 2014/59/EU [«Bank Recovery and Resolution Directive», BRRD])87. In Svizzera, per contro, per tutte le banche è previsto il risanamento (ora risoluzione) se vi è una prospettiva di riuscita, che viene verificata dalla FINMA prima dell’apertura della procedura di fallimento (art. 33 cpv. 1 LBCR). Né la CPI né il Consiglio federale hanno considerato la possibilità di limitare l’applicabilità di una risoluzione alle banche più grandi. Si è pertanto rinunciato all’introduzione di un approccio secondo l’UE. Ora si introducono però nuovi obiettivi (cfr. art. 28 cpv. 2 AP-LBCR), articolati in modo tale da lasciare comunque aperta la strada della risoluzione per tutte le banche. Per di più tali obiettivi non sono orientati all’apertura di una procedura di risoluzione, bensì alla concezione e all’esecuzione della risoluzione stessa.
Per garantire che nell’ambito di una risoluzione siano applicabili diverse opzioni, occorre rendere più sicura sotto il profilo giuridico l’opzione di un’uscita ordinata dal mercato. In tale contesto è stata respinta una variante minima, secondo cui nell’articolo 28 LBCR sarebbe stato introdotto soltanto il concetto di «uscita ordinata dal mercato». Per contro sono stati effettuati diversi adeguamenti puntuali, dal momento che l’uscita ordinata dal mercato si distingue nettamente da una «ristrutturazione e continuazione». Il quadro giuridico deve quindi garantire che, in caso di uscita ordinata dal mercato, la procedura di risoluzione possa protrarsi più a lungo e
87 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 173 pag. 190 del 12.6.2014.