Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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né proporzionata, in quanto con la soluzione scelta, che prevede adeguamenti mirati del diritto attuale, è comunque possibile promuovere l’estensione del potenziale necessario per l’approvvigionamento di liquidità attraverso la BNS.
Esclusione del diritto di compensazione legale
Al fine di accrescere il potenziale del possibile sostegno alla liquidità da parte della BNS, è stata valutata l’ipotesi di escludere il diritto di compensazione, previsto dalla legge (art. 120 CO86), della clientela bancaria sia sotto forma di un’esclusione generale del diritto di compensazione previsto dalla legge sia sotto forma di una giustiziabilità (talvolta nelle Considerazioni generali) della rinuncia alla compensazione concordata. La formalizzazione a livello di legge di un’esclusione del diritto di compensazione farebbe aumentare il valore computabile dei crediti, che sono ceduti alla BNS nell’ambito del trasferimento di garanzie. Il che, a sua volta, accrescerebbe il potenziale di possibili sostegni alla liquidità da parte della BNS. Tale alternativa implicherebbe tuttavia un forte deterioramento della posizione giuridica della clientela bancaria, in quanto quest’ultima, in caso di utilizzo dei corrispondenti crediti a garanzia del sostegno alla liquidità concesso dalla BNS, non potrebbe più disporre del proprio diritto di compensazione, un diritto di garanzia reale previsto dalla legge. Tale diritto di garanzia reale è particolarmente rilevante per la clientela bancaria con depositi non privilegiati (ossia volumi di deposito superiori a 100 000 franchi svizzeri). Alla luce di ciò, l’alternativa non ha avuto seguito.
Per contro, la soluzione scelta dovrebbe contemplare misure legislative mirate che agevolino l’utilizzo dei crediti da parte delle banche al fine di garantire il sostegno alla liquidità concesso dalla BNS. In particolare, si mira a creare una base legale per trasferire in modo giuridicamente sicuro i crediti quali garanzie a favore della BNS nonché costituire altre garanzie a suo favore, anche quando i contratti di credito non contengono clausole contrattuali che lo prevedano, o quando quelle contenute sono insufficienti (cosiddette clausole di trasferimento, di transfer o di cartolarizzazione, secondo le quali il cliente della banca o il debitore del credito accetta che il credito possa essere utilizzato dalla banca come garanzia delle operazioni di rifinanziamento). Nei contratti di credito stipulati di recente, le banche hanno la possibilità di inserire disposizioni contrattuali corrispondenti. Devono essere esclusi l’obbligo di cooperazione e/o il consenso del debitore all’utilizzo del credito quale garanzia nonché divieti di cessione contrari. In questo modo si intende dunque evitare di dover modificare eventualmente a posteriori i contratti di credito in essere, con un notevole onere amministrativo, per inserire le clausole di trasferimento («repapering»). Oltre a ciò, sarebbe opportuno prevedere allentamenti in relazione a eventuali obblighi contrattuali o legali contrastanti circa la tutela del segreto (p. es. il segreto bancario) e la protezione dei dati a favore della banca cedente.
Questi allentamenti devono applicarsi anche quando i crediti sono trasferiti o costituiti in pegno dalla banca – p. es. nell’ambito di cosiddetti «asset backed securities» o «covered bond» – a favore di una società veicolo costituita a tale scopo a garanzia dei
86 RS 220