Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 54 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

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da deflussi e afflussi, devono essere determinati nell’ottica di una crisi con un eventuale rischio d’insolvenza (art. 25 LBCR). La FINMA valuta il volume di valori patrimoniali da preparare, stimato dalle banche. A tal fine tiene conto dei rischi derivanti dal modello aziendale della banca che la LCR non copre o non copre a sufficienza e, applicando il principio della proporzionalità, include nella sua valutazione in particolare le dimensioni della banca e l’importanza dell’istituto per il sistema finanziario. Per consentire un trattamento coerente e adeguato delle banche comparabili tra loro, la FINMA effettua inoltre confronti incrociati tra gli istituti sottoposti a vigilanza e tiene conto delle evidenze ottenute. Qualora la FINMA ritenga che la stima effettuata dalla banca non sia adeguata, può esigere che questa adotti le misure necessarie. La FINMA decide secondo il proprio potere discrezionale e, laddove necessario dal punto di vista dei rischi, può includere componenti non esplicitamente menzionate nell’elenco dell’articolo 17v AP-OLiq. Questo elenco non è esaustivo (cfr. il tenore del secondo periodo: «Nella valutazione devono considerare in particolare i seguenti indicatori di rischio:»). In base al volume di valori patrimoniali da preparare secondo l’articolo 17v AP-OLiq e al volume secondo l’articolo 25b AP-OLiq, le SIB devono soddisfare il requisito più elevato tra i due (art. 19 cpv. 2 AP-OLiq).

Per quanto attiene alla valutazione del volume di valori patrimoniali che le banche devono preparare conformemente ai capitoli 3a e 4, nonché alla valutazione dell’adempimento delle esigenze relative alla preparazione, la FINMA lavora in stretta collaborazione con la BNS (art. 17w cpv. 3 AP-OLiq). Una stretta collaborazione tra la FINMA e la BNS è essenziale, in quanto la valutazione delle esigenze relative alla preparazione si basa su componenti che rientrano in ambiti di responsabilità affini di entrambe le autorità: mentre la BNS è responsabile in particolare della definizione delle garanzie ammesse e dei requisiti di prontezza operativa, la FINMA valuta il volume dei valori patrimoniali da preparare. Nel farlo, è autorizzata a richiedere in qualsiasi momento informazioni sul livello di preparazione sia alle banche che alla BNS. Nella valutazione del volume di valori patrimoniali da preparare, la FINMA coinvolge la BNS.

Per assicurare un’attuazione delle esigenze relative alla preparazione che sia proporzionale ed efficiente in termini di costi, le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR sono escluse dall’obbligo prudenziale di preparazione dei valori patrimoniali. Tuttavia, al più tardi nel 2033, il DFF presenterà al Consiglio federale un rapporto in cui valuterà, in considerazione del principio della proporzionalità, se lo stato dei preparativi di queste banche è sufficiente al fine di coprire i rischi di liquidità. Per le piccole e medie imprese esiste quindi una normativa semplificata, che comporta costi inferiori ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a LSgrI.

Non vi sono ostacoli per quanto riguarda l’esecuzione delle misure modificate tramite mezzi elettronici ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LSgrI. L’esecuzione di questa modifica normativa può avvenire interamente con mezzi elettronici. In linea di principio, l’OLiq non contiene prescrizioni sui mezzi da utilizzare per l’esecuzione. Nell’ambito dello scambio di informazioni con la FINMA, è già ammesso l’impiego di mezzi elettronici per la verifica dell’osservanza delle prescrizioni prudenziali.