Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 54 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità
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4 Commento ai singoli articoli
Sostituzione di espressioni
Capoverso 1
Questo adeguamento terminologico relativo alla valuta svizzera viene effettuato a fini di armonizzazione con gli altri atti normativi del diritto dei mercati finanziari, nei quali si utilizza il termine «franchi». Si tratta di un adeguamento formale senza modifiche del contenuto.
Capoverso 2
Questa modifica serve ad adeguare tutti i rimandi relativi all’espressione «istituto finanziario», la quale, a seguito della modifica del 29 novembre 202332, è disciplinata nell’allegato 1a anziché nell’allegato 1.
Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione
L’integrazione nell’OLiq delle esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali impone adeguamenti fondamentali dell’articolo 1, che presenta dunque una nuova struttura e una nuova rubrica («Oggetto e campo di applicazione»).
Capoversi 1 e 2
Affinché l’avamprogetto contempli la seconda linea di difesa, al capoverso 1 lettere a e b sono elencati entrambi gli oggetti normativi (esigenze in materia di liquidità ed esigenze relative alla preparazione). Nel nuovo capoverso 2 AP-OLiq sono citate,
come ulteriore oggetto dell’OLiq, le esigenze particolari per le SIB, già sancite al capitolo 4 OLiq.
Capoverso 3
L’OLiq vigente precisa, al capoverso 1, che il termine «banche» indica sia banche ai sensi della LBCR sia società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai sensi della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1). Per fare in modo che le società di intermediazione mobiliare non siano assimilate indiscriminatamente al termine «banche» e per evitare discrepanze tra le definizioni della legge e quelle dell’ordinanza, il nuovo capoverso 3 AP-OLiq sancisce l’applicabilità delle disposizioni dell’OLiq alle società di intermediazione mobiliare. Il capoverso 3 precisa inoltre che le prescrizioni dell’OLiq sono valide per tali società salvo diversa disposizione.
Capoverso 4
Il capoverso 4 riporta lo stesso contenuto normativo dell’attuale capoverso 2 OLiq.
Nel contempo, scrivendo per esteso «Autorità federale di vigilanza sui mercati
32 RU 2024 13