Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 69Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

Si rinuncia a introdurre disposizioni parallele all’articolo 45 capoversi 2 e 3 LDIP, in quanto le disposizioni in questione avrebbero una scarsa rilevanza pratica in questo contesto.

Art. 65e II. Competenza

I capoversi 1–3 riguardano la competenza dei tribunali nelle relazioni internazionali e si riferiscono in linea di massima sia ai partenariati svizzeri sia a quelli esteri. Il capoverso 4 riguarda invece la competenza a ricevere una dichiarazione di scioglimento di un PACS svizzero. Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico): la competenza per la stipulazione e la documentazione dell’atto pubblico di un PACS svizzero è disciplinata in modo esaustivo nel PP-LPACS e nel diritto cantonale in materia (cfr. art. 4 PP-LPACS nonché il commento a tale disposizione). Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio di stato civile): per quanto riguarda la stipulazione di un PACS svizzero, la competenza spetta all’ufficio di stato civile. I partner sono liberi di scegliere in quale circondario dello stato civile contrarre il loro patto civile di solidarietà (cfr. art. 4 PP-LPACS nonché il commento a tale disposizione al n. 5.1.2).

Il progetto preliminare della legge PACS prevede la possibilità di una dichiarazione di nullità del partenariato tramite l’azione di un’autorità. Sulla base dell’articolo 65f capoverso 3 PP-LDIP, tale disposizione si applica anche per i patti civili di solidarietà secondo il diritto estero. La competenza per tali azioni è determinata, secondo il capoverso 1, per analogia con l’articolo 45a capoverso 1 LDIP applicabile alla dichiarazione di nullità del matrimonio. Tale disposizione stabilisce che l’azione può essere proposta nell’eventuale domicilio in Svizzera di uno dei partner. In caso di assenza di un domicilio in Svizzera, è possibile promuovere azione in Svizzera anche nel luogo di dimora abituale di uno dei partner o nel luogo di stipulazione del patto civile di solidarietà.

Come stabilito nel secondo periodo, la competenza di cui al capoverso 1 si applica anche per il disciplinamento degli effetti della dichiarazione di nullità (p. es. l’attribuzione dell’abitazione familiare). Ciò corrisponde alla regolamentazione nel capoverso 3 dell’articolo 45a LDIP sopra menzionato, che fra l’altro rimanda all’articolo 63 capoverso 1 LDIP. Come nel caso di quest’ultima disposizione, nel presente capoverso 1 è fatto salvo anche l’articolo 85 LDIP riguardo alla protezione dei minori. Per l’attribuzione dell’autorità parentale e altre questioni simili si applica quindi l’ordinamento delle competenze della Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori168.

Per azioni e provvedimenti relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dal partenariato, secondo il capoverso 2 sono competenti i tribunali del domicilio svizzero o, in mancanza di questo, della dimora abituale in Svizzera di uno dei partner. Ciò corrisponde alla disposizione prevista dall’articolo 46 LDIP applicabile al matrimonio. Diversamente da tale disposizione, il capoverso 2 disciplina tuttavia anche i diritti e i doveri

168Convenzione del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il rico-

noscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori;

RS 0.211.231.011).