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Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 60 pagine

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Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdi- zione nazionale

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Parte 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

1. «strumento di gestione per zona»: uno strumento, compresa un’area marina pro- tetta, riguardante una zona geograficamente definita attraverso il quale sono gestiti uno o più settori o attività al fine di conseguire particolari obiettivi di conservazione e di uso sostenibile in virtù del presente accordo;

2. «zone non soggette a giurisdizione nazionale»: l’alto mare e l’area della Conven- zione;

3. «biotecnologia»: tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti ad uso specifico;

4. «raccolta in situ»: in relazione alle risorse genetiche marine, la raccolta o il cam- pionamento di risorse genetiche marine in zone non soggette a giurisdizione nazio- nale;

5. «Convenzione»: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

6. «effetti cumulativi»: gli effetti combinati e incrementali derivanti da diverse atti- vità, comprese le attività note passate e presenti e ragionevolmente prevedibili, o dalla ripetizione di attività analoghe nel corso del tempo, e le conseguenze dei cambiamenti climatici, dell’acidificazione degli oceani e i relativi effetti;

7. «valutazione dell’impatto ambientale»: un processo volto a individuare e valutare gli effetti potenziali di un’attività al fine di orientare il processo decisionale;

8. «risorse genetiche marine»: qualsiasi materiale di origine marina, vegetale, ani- male, microbica o di altro tipo, contenente unità funzionali di ereditarietà di valore reale o potenziale;

9. «area marina protetta»: una zona marina geograficamente definita, designata e ge- stita per conseguire obiettivi specifici di conservazione della biodiversità a lungo ter- mine e che può consentire, se del caso, un uso sostenibile purché coerente con gli obiettivi di conservazione;

10. «tecnologia marina»: la tecnologia comprendente, tra l’altro, informazioni e dati, forniti in un formato di facile utilizzo, sulle scienze marine e sulle operazioni e i ser- vizi marini correlati; manuali, orientamenti, criteri, norme e materiali di riferimento; attrezzature di campionamento e apparecchiature metodologiche; strutture e attrezza- ture per l’osservazione in situ e in laboratorio, analisi e sperimentazione; computer e relativo software, compresi modelli e tecniche di modellizzazione; biotecnologie cor- relate; e capacità, conoscenze, competenze, know-how tecnico, scientifico e giuridico e metodi analitici relativi alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina;